Maggiorazioni sanzioni lavoro. È stata pubblicata dall’Ispettorato nazionale del lavoro la nota 5 febbraio 2019 n. 1148 con ulteriori chiarimenti rispetto a quanto previsto dall’art. 1, comma 445, lett. e), L. n. 145/2018, a integrazione di quanto già chiarito dallo stesso Inl nella circolare circolare n. 2/2019.

Il chiarimento interessa in particolare il significato di tale passaggio: “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti“.

Viene chiarito che la sanzione maggiorata interesserà la reiterazione del medesimo illecito, ovvero una violazione del precetto già trasgredito e destinatario sarà il soggetto che nella stessa impresa in precedenza sarà stato “trasgressore” in violazioni amministrative o il “datore di lavoro” per violazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro D.lgs. n. 81/2008.

Questo varrà per sanzioni giunte al termine del periodo di impugnazione; pagate; passate in giudicato su sentenza dopo impugnazione.

Non varrà in caso di estinzione per pagamento in misura ridotta; “illeciti per i quali il contravventore abbia adempiuto alla prescrizione effettuando i relativi pagamenti ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del d.lgs. n. 124/2004“.

Info: nota Inl 5 febbraio 2019 pubblicata da Olympus 

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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