Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2019 il decreto del Ministero del Lavoro del 22 gennaio 2019 Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. Decreto che individua i criteri generali di sicurezza ai sensi dell’art. 161, comma 2-bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In vigore a trenta giorni dalla pubblicazione i Gazzetta e revisionato almeno ogni tre anni.
Il provvedimento è stato pubblicato per aggiornare il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013” che viene abrogato. Si applica alle attività per il segnalamento temporaneo indicate dall’articolo 2 del disciplinare tecnico del Ministero dei Trasporti del 10 luglio 2012.
Riporta criteri per l’apposizione della segnaletica stradale, per la formazione e per l’uso corretto dei Dpi con le relative indicazioni dettagliate sulla posa in sicurezza e sulla formazione inserite negli allegati I e I.
Le procedure di apposizione della segnaletica per la delimitazione di cantieri stradali in presenza di traffico veicolare (allegato I) interessano i gestori delle infrastrutture e le imprese appaltatrici esecutrici o affidatarie che devono evidenziarne l’avvenuto utilizzo nei documenti previsti dagli articoli 17, 26, 96 e 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008. Possono utilizzare tali criteri o altri equivalenti “per le situazioni non disciplinate nel medesimo allegato”.
I datori di lavoro del gestore e delle imprese devono assicurare formazione informazione e addestramento degli addetti all’attività di apposizione, integrazione e rimozione della segnaletica, seguendo le disposizioni previste dal secondo allegato.
Gli aspetti trattati dall’allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare sono:
- Criteri generali di sicurezza;
- Spostamento a piedi;
- Veicoli operativi;
- Entrata ed uscita dal cantiere;
- Situazioni di emergenza;
- Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi;
- Segnalazione di interventi all’interno di gallerie con una corsia per senso di marcia.
L’allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare:
- Destinatari dei corsi. Soggetti formatori e sistema di accreditamento;
- Requisiti dei docenti;
- Organizzazione dei corsi di formazione;
- Articolazione e contenuti del percorso formativo;
- Sedi della formazione;
- Metodologia didattica;
- Valutazione e verifica dell’apprendimento;
- Modulo di aggiornamento;
- Registrazione sul fascicolo informatico del lavoratore.
I Dpi sono trattati nell’articolo 4 e devono essere conformi al Titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008, con ulteriori previsioni per le diverse categorie stradali, norme specifiche e decreti inerenti. Lo stesso articolo 4 riporta istruzioni per la segnalazione dei veicoli; “la segnaletica della zona di intervento deve avere le caratteristiche di cui all’art. 3 del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”.
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto devono essere definiti i criteri per la raccolta dei dati sugli infortuni nelle attività lavorative in oggetto. Definiti da Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, Inail e soggetti preposti al controllo della circolazione stradale.
Info: Decreto 22 gennaio 2019 GU n.37 del 13 febbraio 2019
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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