È stato pubblicato dal Ministero della Salute il modello di comunicazione delle informazioni di sito di produzione dei prodotti cosmetici previsto dal Decreto del Ministro della Salute 27 settembre 2018 sulle Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici.

Il modello è stato approvato con Provvedimento del Direttore Generale della direzione generale dei dispositivi
medici e del servizio farmaceutico del Ministero della Salute e riguarda le comunicazioni previste dall’articolo 9 comma 1 del decreto del 27 settembre 2018 necessarie per ottemperare a quanto indicato dagli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Interessa i soggetti indicati dall’articolo 8 comma 1 del provvedimento e deve essere utilizzato per l’invio della comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione/Provincia autonoma nella quale si trova il sito di produzione.

Accanto al modello, il Ministero ha inserito un secondo allegato con le indicazioni per la compilazione e per l’invio via Pec. Riporta informazioni pratiche affiancate da commenti su alcune fasi lavorative come preparazione del semilavorato, preparazione della miscela finale, inserimento del recipiente finale nell’imballaggio secondario, logistica e attività produttive, sovraetichettatura. Maggiori dettagli e chiarimenti sulle operazioni sono ospitati da una circolare operativa.

“È opportuno ricordare che secondo quanto disposto dall’articolo 8, comma 1 del DM 27 settembre 2018, la Persona Responsabile che non effettui nessuna delle operazioni di produzione individuate dall’articolo 8, comma 2 del DM 27 settembre 2018, non è soggetta all’obbligo di comunicazione, e questo si spiega in quanto tale soggetto è già tenuto ad eseguire una notifica al portale europeo Cosmetic Product Notification Portal (CPNP) secondo le disposizioni dell’articolo 13 del Regolamento (CE) n. 1223/2009. Sono pertanto escluse dall’ambito di applicazione del DM tutte le operazioni di produzione di materie prime in forma di sostanza, miscela o formulato destinate al settore cosmetico, e non sono soggetti agli adempimenti di cui all’articolo 9, comma 2 del DM i siti che si limitano a produrre materie prime ad uso cosmetico”.

Info:
Ministero Salute nota sul modello per la produzione dei cosmetici 
Modello Comunicazione delle informazioni per il sito di produzione e istruzioni  
Circolare esplicativa 

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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