Pubblicata sulla Gazzetta dell’Unione europea del 12 luglio 2019 la Direttiva Ue 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio.

La direttiva riporta nuove prescrizioni minime riguardanti la parità uomo donna sul lavoro e in merito alla conciliazione vita lavoro in caso di genitorialità o assistenza. In vigore ad agosto 2019 deve essere recepita dagli Stai membri entro il 2 agosto 2022. Entro il 2 agosto 2024 per quanto riguarda le misure riguardanti retribuzione o l’indennità corrispondente alle ultime due settimane del congedo parentale.

Il provvedimento in particolare si riferisce:

  • “a) al congedo di paternità, al congedo parentale e al congedo per i prestatori di assistenza;
  • b) a modalità di lavoro flessibili per i lavoratori che sono genitori o i prestatori di assistenza”.

Per quanto riguarda il congedo di paternità o di un secondo genitore nel caso sia riconosciuto dal diritto nazionale, dovrà essere di dieci giorni lavorativi. Quattro mesi il congedo parentale prima del compimento di una determinata età, massimo otto anni, due mesi non potranno essere trasferiti, previsto il ragionevole preavviso, subordinazione ad anzianità non superiore a un anno, consentite misure per godimento con modalità flessibili.

Prestazioni di assistenza. Cinque giorni lavorativi all’anno, possibili integrazioni a discrezione degli Stati membri o di assegnazione di periodi differenti da u anno. Assenza per causa di forza maggiore, ovvero da “ragioni familiari urgenti in caso di malattie o infortuni che ne rendano indispensabile l’immediata presenza”. Da inquadrare per periodo determinato in base ad anno, evento o entrambi.

Retribuzione e indennità. “2. Per quanto riguarda il congedo di paternità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, tale retribuzione o indennità garantisce un reddito almeno equivalente a quello che il lavoratore interessato otterrebbe in caso di interruzione delle sue attività per motivi connessi allo suo stato di salute, entro i limiti di un eventuale massimale stabilito dal diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare il diritto a un pagamento o un’indennità a periodi di occupazione precedente, che non devono essere superiori a sei mesi immediatamente prima della data prevista per la nascita del figlio.

3. Per quanto riguarda il congedo parentale di cui all’articolo 5, paragrafo 2, tale retribuzione o l’indennità è definita dallo Stato membro o dalle parti sociali ed è stabilita in modo da facilitare il ricorso al congedo parentale da parte di entrambi i genitori”.

Orari flessibili per figli fino a otto anni o per prestazioni di assistenza. Diritto alla richiesta e durata che può essere soggetta a limitazione ragionevole. “Quando le modalità di lavoro flessibili di cui al paragrafo 1 hanno durata limitata, alla fine del periodo convenuto il lavoratore ha il diritto di ritornare all’organizzazione originaria della vita professionale. Il lavoratore ha il diritto di chiedere di tornare all’organizzazione originaria della vita professionale anche prima della fine del periodo convenuto, ogniqualvolta un cambiamento di circostanze lo giustifichi. Il datore di lavoro prende in considerazione una richiesta di ritorno anticipato all’organizzazione originaria della vita professionale e vi risponde alla luce sia delle proprie esigenze sia di quelle del lavoratore”.

Diritto di riprendere il proprio posto di lavoro o posto equivalente dopo il congedo e di beneficiare di eventuali miglioramenti avvenuti durante l’assenza. Misure contro la discriminazione, misure contro il licenziamento e onere della prova.

Relazione degli Stati membri alla Commissione entro il 2 agosto 2027 i cui dati confluiranno nel rapporto generale della Commissione al Parlamento europeo.

Info: Direttiva 1158/2019 20 giugno 2019 Gazzetta europea 12 luglio 2019

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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