Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2019 il Decreto del Ministero dell’interno del 21 agosto 2019 n.127 Regolamento recante l’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell’ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle strutture del Ministero dell’interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. In vigore dal 14 novembre 2019. 

Il decreto si applica alle articolazioni centrali e periferiche degli istituti citati compreso il personale volontario. Riporta nel Capo I criteri per l’individuazione del datore di lavoro, di dirigenti e preposti, del Servizio di prevenzione e prevenzione e per la gestione dell’attività di vigilanza. “La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è demandata, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 81 del 2008:

a) all’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza, per gli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato e per le strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno individuate nei decreti interministeriali di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, con esclusione dei luoghi di lavoro su cui ha competenza l’ufficio di vigilanza di cui alla lettera b) del presente comma;
b) all’ufficio di vigilanza presso l’Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, per le aree individuate con decreto interministeriale adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, direttamente o avvalendosi di personale del Corpo nazionale appositamente incaricato. Tale personale non può svolgere attività di vigilanza nelle strutture ove presta servizio o dove svolge il ruolo di medico competente”.

Le disposizioni particolari per la Polizia di Stato e per le strutture del Ministero dell’Interno sono raccolte nel Capo II e il Capo III interessa invece il Dipartimento dei Vigili del fuoco e il Corpo nazionale. L’applicazione del TU tiene conto per entrambi i casi delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle peculiarità organizzative. Vengono trattati il Medico competente, Rls, formazione e addestramento, valutazione dei rischi e Duvri, cantieri temporanei o mobili per i VVF, sorveglianza e primo soccorso.

Capo II (Polizia di Stato) articolo 8 comma 2: “Le particolari esigenze connesse al servizio espletato ovvero alle peculiarità organizzative di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono di seguito definite in relazione ai principi e alle finalità istituzionali volte alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica:

a) direzione delle attività funzionali all’espletamento dei compiti istituzionali;
b) capacità e prontezza di impiego del personale operativo e relativo addestramento;
c) tutela delle informazioni relative all’efficienza dell’apparato organizzativo, alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e al contrasto della criminalità, per le quali, nell’interesse della sicurezza nazionale, è vietata la divulgazione ai sensi delle disposizioni vigenti;
d) particolarità costruttive e di impiego di equipaggiamenti speciali, strumenti di lavoro, armi, mezzi operativi quali unità navali, aeromobili, mezzi di trasporto e relativo supporto logistico, nonché specifici impianti quali poligoni di tiro, laboratori di analisi, palestre e installazioni operative, addestrative e di vigilanza, anche con riferimento a quanto previsto dagli articoli 1, comma 2, lettere d) e g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e 74, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008″.

Il decreto comporta l’abrogazione del Decreto interministeriale 14 giugno 1999, n. 450. Per quanto riguarda la vigilanza per le aree riservate e operative delle strutture del Ministero dell’interno diverse da quelle di pertinenza del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale, resta in vigore il Decreto del 15 aprile 1997, fino all’entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3 dell’articolo 13 del TU.

Info: Gazzetta Ufficiale n.255 del 30 ottobre 2019 Decreto 21 agosto 2019 n.127

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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