Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.222 del 7 settembre 2020 il Dpcm 7 settembre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il decreto proroga le misure del Dpcm del 7 agosto 2020, sarà in vigore da oggi 8 settembre 2020 e fino al 7 ottobre 2020.
Confermate le ordinanze del Ministero della Salute del 12 e 16 agosto 2020 . Per quanto riguarda l’ordinanza del 12 agosto i commi 1 e 2 dell’articolo 1, ovvero norme di prevenzione per chi abbia soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna e obbligo di segnalarsi al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, non si applicano ai casi previsti dall’art. 6, commi 6 e 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020.
Scuola e università. Sostituito il comma 6, lettera r) all’articolo 1 del Dpcm 7 agosto: “ferma restando la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi e dell’attivita’ didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonche’ al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto Superiore di Sanita’ di cui all’allegato 21“.
L’intera lettera s): “nelle Universita’ le attivita’ didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’universita’ e della ricerca, di cui all’allegato 18, nonche’ sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all’allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica
musicale e coreutica”.
Spostamenti internazionali. Aggiunto il comma i-bis all’articolo 4 comma 1 del Dpcm 7 agosto e si consente quindi “l’ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva”.
I punti f e h dell’articolo 4 del Dpcm 7 agosto 2020 riguardano: “cittadini di
Stati membri dell’Unione europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Citta’ del Vaticano” e i ” cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonche’ di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale”.
Per questi cittadini è previsto obbligo di autocertificazione, ovvero di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e i cui requisiti completi sono indicati nell’articolo 5 comma 1 dello stesso Dpcm 7 agosto 2020.
Modificati gli allegati 15, 16 e 20; aggiunti i nuovi 21 e 22.
- 15 – Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid 19 in materia di trasporto pubblico;
- 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
- 20 – Spostamenti da e per l’estero;
- 21 – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;
- 22- Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di Covid-19 nella aule universitarie.
Info: Governo, Dpcm 7 settembre 2020
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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