Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.229 del 15 settembre 2020 il Decreto legislativo 15 settembre 2020, n. 122 Attuazione della direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi. In vigore dal 30 settembre 2020. Non si applica al trasporto su strada.

Le disposizioni sono raccolte da una nota del Ministero del Lavoro, vanno a modificare il Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

La prima novità riguarda il campo di applicazione del citato decreto, che per effetto del nuovo commas 2-bis ora riguarda anche:

“Il presente decreto si applica alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice con sede nel medesimo o in un altro Stato membro uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unita’ produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia; in tal caso i lavoratori sono considerati distaccati in Italia dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Il presente decreto si applica altresi’ alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia che distaccano presso un’impresa utilizzatrice che ha la propria sede o unita’ produttiva in Italia, uno o piu’ lavoratori da tale ultima impresa inviati, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione; anche in questo caso il lavoratore e’ considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro”.

Per quanto riguarda le condizioni di lavoro le norme previste vengono ora elencate nel nuovo comma 1 dell’articolo 4, dopo il quale viene aggiunto anche il comma 1-bis: «1-bis Sono considerate parte della retribuzione le indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco che non sono
versate a titolo di rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute a causa del distacco
. Dette indennita’ sono
rimborsate dal datore di lavoro al lavoratore distaccato secondo quanto previsto dalla disciplina che regola il rapporto di lavoro nel Paese di stabilimento dell’impresa distaccante. Se tale disciplina non stabilisce se taluni elementi delle indennita’ riconosciute al lavoratore per il distacco sono versati a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco stesso o se fanno parte della retribuzione l’intera indennita’ e’ considerata versata a titolo di rimborso delle spese sostenute”.

Quindi introdotto il comma 4 -bis, sul distacco di lunga durata, superiore ai dodici mesi (e con notifica motivata al Ministero anche fino a diciotto mesi) dover per il lavoratore si applicano tutte le condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative ad eccezione di quelle riguardanti:

“a) le procedure e le condizioni per la conclusione e la cessazione del contratto di lavoro;
b) le clausole di non concorrenza;
c) la previdenza integrativa di categoria”.

La durata del distacco per la stesse mansioni nello stesso luogo è calcolata anche dalla somma del lavoro di più lavoratori distaccati.

La legge riporta quindi disposizioni sanzionatorie, informazioni da inviare all’Ispettorato nazionale del lavoro, obblighi informativi:

“L’impresa utilizzatrice che ha sede in Italia, presso la quale sono distaccati
lavoratori ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 2-bis, primo periodo, e’ tenuta a informare l’agenzia di somministrazione distaccante delle condizioni di lavoro e di occupazione che trovano applicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, ai lavoratori distaccati”. Copia dell’informativa da mantenere per due anni.

Info: Decreto legislativo 15 settembre 2020 n.122 GU n.229 del 15 settembre 2020

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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