Dpcm 18 ottobre 2020. Approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.258 del 18 ottobre 2020 il Dpcm 18 ottobre 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto va a modificare il Dpcm 13 ottobre 2020. Tutte le misure sono in vigore dal 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto riguarda la didattica nelle scuole secondarie e la formazione (ovvero quanto espresso dall’art. 1, comma 1, lettera d), n. 6) in vigore da mercoledì 21 ottobre 2020 al 13 novembre 2020.

Questo il passaggio interessato:

comma 1, lettera d), n. 6): “alla lettera r) e’ sostituita dalla seguente: «r) […] le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attivita’ didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. […] Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche’ le attivita’ didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita’ dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita’ non in presenza.

Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche’ i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. […]

Sono altresi’ consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonche’ i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita’ di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo’ avvenire secondo modalita’ a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e liberta’ nella partecipazione alle elezioni”.

Piazze e strade: articolo 1 a) “puo’ essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilita’ di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”;

Sport: d) 1): “sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; allenamenti a porte chiuse nel rispetto dei protocolli. Sport di contatto dilettantistico in forma individuale e vietate le gare”.

Sale gioco dalle ore 8.00 alle 21.00.

Fiere: “Sono vietate le sagre e le fiere di comunita’. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale”. Sospesi convegni e congressi, permessi solo a distanza.

Università e alta aformazione artistica: “predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita’ curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale”.

Ristoranti bar pub dalle ore 5.00 alle ore 24.00 con consumo al tavolo e massimo sei persone; fino alle 18.00 consumo non al tavolo; asporto fino alle 24.00.

Sostituito l’allegato 8 del Dpcm 13 ottobre 2020 con il nuovo allegato A Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita’ organizzate di socialita’ e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19.

Immuni: “obbligo all’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita”.

Info: GU n.258 18 ottobre 2020 Dpcm 18 ottobre 2020

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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