Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del gruppo 3 nelle attività sanitarie. Questo il nuovo documento tecnico Inail con indicazioni per la prevenzione e la progettazione delle misure necessarie negli ambienti sanitari, per la tutela di operatori e utenti.
La scheda dopo aver raccolto la normativa riassume in paragrafi dedicati gli interventi necessari alla prevenzione, all’organizzazione di spazi e strumenti, le azioni di disinfezione, i Dpi.
Primo riferimento è il Testo Unico sicurezza sul lavoro e il recepimento al titolo X della Direttiva 2000/54 CE. La classificazione nei gruppi 3 e 3** di agenti biologici come Mycobacterium tuberculosis, Rickettsia typhi, Yersinia pestis, Epatite B, Hiv, e quindi SARS-Cov-2 inserito nell’allegato XLVI gruppo 3 dall’art. 4 del Decreto 7 ottobre 2020 n. 125, in attuazione della direttiva UE 2020/739.
“Un esempio di caratterizzazione tecnica delle misure di sicurezza di tipo
collettivo e dei DPI è stata descritta nel Documento del Ministero della Salute “Documento tecnico sulle misure di protezione per la tutela della salute nelle operazioni di trasporto e gestione extraospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di classe IV” prot. 003584 – 07/12/2015 – DGPRE – P, prodotto per il virus Ebola, ma estensibile, per contenuti, anche agli agenti infettivi del gruppo 3 del d.lgs. 81/2008 (v. pag. 2
fondo pagina del citato documento)”.
La scheda riporta misure di sicurezza collettive; aree di osservazione di pazienti con conseguenti necessità di aree in depressione, ricambio d’aria o apparecchiature per il trattamento immediato dell’aria contaminata; disinfezione. Cappe a flusso laminare; la protezione delle ferite da taglio e punta e quanto previsto dal Titolo X Bis del TU e dalla Direttiva 2010/32/UE.
I Dpi per occhi, mani, piedi, corpo, vie respiratorie.
“L’attività di disinfezione è essenziale negli ambienti dedicati all’osservazione del soggetto potenzialmente infetto, all’assistenza sanitaria e terapeutica di varia tipologia. In tal senso è doverosa un’appropriata disinfezione delle superfi ci ambientali e delle superfi ci dei dispositivi medici, apparecchiature, strumenti ecc., attraverso processi per
aerosolizzazione, che possono essere considerate adeguate misure di tutela della salute in accordo al d.lgs. 81/2008, al d.lgs. 46/97, e al nuovo Regolamento (UE) 2017/745“.
Info: Inail, documento tecnico misure sicurezza agenti infettivi gruppo 3 sanità
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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