Firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il Dpcm 14 gennaio 2021 con le nuove misure per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid 19. Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021. Il Dpcm sarà in vigore dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.

L’articolo 1 riporta le misure per il contenimento del contagio sul territorio nazionale, e riguarda quindi le Regioni che rientrano in area gialla:

  • spostamenti vietati dalle ore 22.00 alle 5.00;
  • spostamenti verso abitazioni private una volta al giorno, due persone con minorenni e persone con disabilità;
  • dal 16 gennaio al 15 febbraio vietati spostamenti tra Regioni e Province autonome;
  • sospese ancora le attività sportive non agonistiche e i parchi tematici;
  • sospese palestre e piscine e centri benessere;
  • sospesi cinema teatri sale da ballo;
  • sospesi congressi e convegni in presenza;
  • musei aperti dal lunedì al venerdì a ingressi contingentati;
  • dal 50% al 75% scuola in presenza secondarie di secondo grado;
  • “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL;
  • ristoranti e bar aperti dalle 5.00 alle 18.00, asporto e domicilio fino alle 22.00;
  • trasporti pubblici al 50%;
  • “in ordine alle attività professionali si raccomanda che: esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva”;
  • chiusi gli impianti sciistici.

Tali restrizioni decadranno in eventuale zona con scenario 1 e rischio basso. “Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi dell’articolo 1, comma 16-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, all’interno delle quali cessano di applicarsi le misure di cui al presente articolo relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate, alle quali si applicano le misure anti contagio previste dal presente decreto, nonché dai protocolli e dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi”.

Articolo 2 zone arancioni, ovvero contagi sopra 50 ogni 100mila abitanti, scenario 2 e rischio moderato o scenario 1 e rischio alto:

  • spostamenti vietati tra i Comuni;
  • spostamenti verso abitazioni private all’interno del Comune una volta al giorno, due persone più minori e persone con disabilità;
  • dalle 5.00 alle 22.00;
  • spostamenti dai Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;
  • chiusi bar e ristoranti, ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 con asporto.

Articolo 3 contagi con più di 50 casi ogni 100mila abitanti, scenario di tipo 3 e rischio moderato:

  • spostamenti vietati all’interno dei Comuni;
  • spostamento verso una sola abitazione privata all’interno del Comune una volta al giorno, due persone con minori e person disabilità;
  • spostamenti dai Comuni sotto i 5mila abitanti e in 30km;
  • “sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie”;
  • chiusi bar e ristoranti, ristorazione con consegna a domicilio e fino alle 22 con asporto;
  • “i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza, il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile”;
  • attività motoria nei pressi dell’abitazione, attività sportiva all’aperto in forma individuale;
  • scuole superiori e medie in modalità a distanza (non la prima media).

Info: Governo, firmato il Dpmc 14 gennaio 2021

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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