Pubblicata da Inail la circolare n.6 dell’11 febbraio 2021 che ricapitola molte delle informazioni necessarie sull’assicurazione contro gli infortuni domestici.
Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Sono soggette all’obbligo assicurativo le persone tra i 18 e i 67 anni che svolgono lavoro domestico in via esclusiva nel nucleo familiare, ovvero nella famiglia anagrafica. Compresi i cittadini di origine straniera che soggiornano regolarmente in Italia e compresi gli studenti “anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano”.
Altre categorie comprese sono: pensione di invalidità, mobilità, fondi solidarietà, indennità di disoccupazione, lavoratori stagionali e temporanei per il tempo in cui non sono occupati.
Le persone non interessate:
- “coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;
i religiosi e le religiose in quanto non fanno parte di un nucleo familiare, così come definito dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;
i lavoratori utilizzati in LSU; - i soggetti che usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro, svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;
i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale”.
L’infortunio domestico dovrà verificarsi in immobile di civile abitazione, anche in immobili utilizzati in vacanza purché siano in Italia.
L’assicurazione riguarda i casi di infortunio con inabilità permanente non inferiore al 6% (normativa in vigore dal 1° gennaio 2019), esclusi dalla tutela gli infortuni in itinere.
Le prestazioni assicurative in dettaglio si configurano in questo modo:
- “prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006)11;
- assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
- beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007)”.
Il premio annuale è di 24 euro e va versato esclusivamente online, come indicato dalla circolare Inail 30 dicembre 2019, n. 37.
Info: Inail circolare n.6 dell’11 febbraio 2021
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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