Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 26 luglio 2021 il Decreto
19 maggio 2021, n. 107 Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’individuazione di criteri e limiti delle attività diverse.
Il decreto individua i criteri in base ai quali le attività diverse praticate dalle realtà del Terzo Settore, vengono considerate di natura strumentale o di natura secondaria.
Vengono considerate strumentali, se realizzate “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’ente medesimo”.
Di natura secondaria, in base ai seguenti criteri, da documentare tramite l’organo di amministrazione:
- che generano ricavi non superiori al 30% delle entrate;
- ricavi non superiori al 66% dei costi.
Nel computo delle percentuali non rientrano proventi e oneri del distacco del personale.
Le violazioni delle percentuali citate andranno dichiarate entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio al Registro unico nazionale territorialmente competente e “l’ente del Terzo settore è tenuto ad adottare, nell’esercizio successivo, un rapporto tra attività secondarie ed attività principali di interesse generale che, applicando il medesimo criterio di calcolo di cui all’articolo 3, comma 1, sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell’esercizio precedente”.
In caso di violazione di entrambi gli adempimenti verrà disposta la cancellazione dell’ente dal Registro del Terzo settore.
Il decreto sarà in vigore dal 10 agosto 2021.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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