Dopo aver pubblicato primi chiarimenti sul Dm 1 settembre 2021 (manutenzione impianti) i Vigili del Fuoco hanno diramato primi chiarimenti anche per quanto riguarda il Dm 2 settembre 2021, ovvero il decreto con i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Le nuove indicazioni sono riportate nella circolare n. 15472 del 19 ottobre 2021. In apertura la nota ricorda che il provvedimento in questione è attuativo dell’art. 46 comma 3 del d.lgs. 81/2008 ed è in continuità con le regole tecniche di prevenzione incendi finora approvate e con il capitolo S.5 del decreto ministeriale 3 agosto 2015.

Entrerà in vigore tra un anno e rimandando alla lettura approfondita dello stesso decreto, elenca chiarimenti in particolare sui seguenti quattro aspetti, che riassumiamo.

Piano di emergenza:

  • articolo 2 del Dm 2 settembre;
  • obbligo per luoghi di lavoro con più di 10 lavoratori – aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente – previsti dall’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
  • deve contenere i mominativi degli incaricati alla prevenzione incendi;
  • contenuti del Piano dettagliati nell’allegato II del decreto.

Informazione e formazione lavoratori:

  • articolo 3;
  • adempimento fondamentale e distinto dalla formazione degli addetti antincendio;

Designazione e formazione addetti:

  • articoli 4 e 5, mantenuta suddivisione luoghi di lavoro in tre categorie;
  • aggiornamento quinquennale contenuti minimi allegato III;
  • tre percorsi da 1 a 3 su complessità attività e livello di rischio, acronimi FOR per formazione e AGG per aggiornamento;
  • allegato IV luoghi di lavoro con addetti antincendio con idoneità tecnica tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996.

Requisiti dei docenti:

  • articolo 6 e allegato V;
  • elencati requisiti docenti parte teorica e pratica, parte teorica, parte pratica, “prevista l’obbligatorietà dell’aggiornamento, attraverso la frequenza di corsi in materia di prevenzione incendi nei luoghi di lavoro nell’arco di cinque anni dalla data di rilascio dell’attestato di formatore, o dalla data di entrata in vigore del decreto”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

L’articolo Dm 2 settembre 2021, primi chiarimenti VVF, circolare 19 ottobre proviene da Quotidiano Sicurezza.