ROMA – Alternanza scuola-lavoro. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2017 il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 che riporta il Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola-lavoro.
Alternanza scuola-lavoro
Il decreto, Carta dei diritti e dei doveri, riporta in sette articoli disposizioni che riguardano istituti tecnici e professionali, licei, percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali di Stato (nel rispetto delle competenze di Regioni e Province autonome).
Per quanto concerne lo svolgimento dell’alternanza l’articolo 3 indica come questa debba essere parte integrante del percorso di studi; i percorsi sono progettati e attuati sotto responsabilità dell’Istituzione scolastica in base alle convenzioni stipulate con le strutture ospitanti e rientrano nel Piano triennale dell’offerta formativa predisposto dall’istituzione scolastica e nel Patto educativo di corresponsabilità. L’attività può avvenire anche durante la sospensione delle attività didattiche, anche all’estero, la durata dell’impegno giornaliero non può superare quanto convenzionato.
L’esperienza degli studenti negli ultimi tre anni di studio non deve essere inferiore alle 400 ore negli istituti tecnici e 200 ore nei licei. Gli studenti hanno diritto a formazione qualificata e ambienti formativi consoni. Sia gli studenti che i genitori devono essere ampiamente informati, devono essere assistiti da un tutor scolastico e uno aziendale e al termine dell’esperienza devono poter visionare la relazione finale degli stessi.
Articolo 4 comma “7 Gli studenti, al termine di ciascun percorso di alternanza, hanno diritto al riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. A tal fine i tutor forniscono al consiglio di classe elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. Le competenze sono certificate dall’istituzione scolastica a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
8. Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l’istituzione scolastica predispone appositi strumenti di rilevazione”.
In conformità con il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. gli studenti con disabilità devono beneficiare di percorsi che ne promuovano l’autonomia e l’inserimento nel lavoro.
Per quanto riguarda i doveri dei ragazzi, questi sono tenuti al rispetto di ogni regola comportamentale e funzionale della struttura ospitante e della scuola; devono frequentare almeno tre quarti del monte ore, rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza sul lavoro; rispettare la riservatezza dei dati e delle informazioni della struttura ospitante. Al termine dell’attività debbono predisporre una relazione con modalità concordate da scuola e struttura.
Sicurezza sul lavoro
L’articolo 5 disciplina sicurezza sul lavoro, formazione, sorveglianza sanitaria. In merito alla formazione: comma 1 “Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale formazione è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”. La formazione è di competenza dei dirigenti scolastici.
“3. Al fine di ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, possono essere:
a) stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.
Il comma 4 indica la proporzione numerica studenti/tutor che sarà necessario osservare nella struttura ospitante in base alla tipologia di rischio: non superiore di 5 a 1 per rischio alto; 8 a 1 rischio medio; 12 a 1 rischio basso. Vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria e gli studenti devono essere assicurati a Inail per infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurati per responsabilità civile anche in caso di attività svolte fuori dalla sede dell’ospitante.
Commissione
Il rispetto della Carta sarà verificato da una commissione territoriale istituita in ogni ufficio scolastico regionale e in carica due anni scolastici. La commissione sarà composta da tre studenti scelti dalle consulte provinciali; due docenti un dirigente scolastico, un genitore e un rappresentante della regione.
Stati generali
La Carta dei diritti e dei doveri è stata presentata dal Miur il 16 dicembre nel corso degli Stati Generali dell’Alternanza. Giornata nella quale è stata presentata la nuova piattaforma del Miur e il bottone rosso per la segnalazione di criticità da parte degli studenti
Info: Decreto 3 novembre 2017, n. 195 Gazzetta n.297 del 21 dicembre 2017
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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