ROMA – Assicurazione persone in attività gratuite di pubblica utilità. Pubblicata da Inail la circolare n.5 del 12 gennaio 2018 con chiarimenti inerenti le ultime dispozioni introdotte dalla Legge di bilancio 2018 sull’applicazione del Fondo istituito dall’’articolo 1, comma 312, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Dopo le disposizioni sperimentali riguardanti il Fondo per il 2016-2017 introdotte dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (circolare Inail 17 febbraio 2017, n. 8; estensione a “imputati ammessi alla prova nel processo penale, dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti e dei tossicodipendenti condannati per un reato di “lieve entità” in materia di stupefacenti, impegnati in attività gratuite di pubblica utilità” e integrazione per il 2017 di tre milioni di euro), sono sopraggiunte le misure della Legge di bilancio 2018 che ha rifinanziato il fondo con tre milioni di euro per il 2018-2019, disponendone però l’applicazione esclusivamente per le finalità indicate dall’articolo 1, comma 86, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (“soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 186, comma 9-bis, e dell’articolo 187, comma 8-bis, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell’articolo 73, comma 5- bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell’articolo 168-bis del Codice penale”).

La copertura del Fondo dal 1° gennaio 2018 interesserà quindi persone impegnate in lavori di pubblica utilità oggetto di:

  • “sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 186, comma 9-bis (Guida sotto l’influenza dell’alcool), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • sentenza di condanna per reati in materia di violazione del Codice della strada previsti dall’articolo 187, comma 8-bis (Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
  • sentenza di condanna per reati di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73, comma 5-bis (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; ordinanza di sospensione del processo penale con messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 168-bis del codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67″.

La circolare Inail riporta indicazioni sulle modalità di attivazione delle coperture assicurative e che interessano i soggetti promotori dei progetti di pubblica utilità: soggetti statali, Asl, organizzazioni di volontariato, che devono aver stipulato con Ministero della Giustizia o tribunali delegati gli accordi previsti dal Decreto del Ministro della giustizia 26 marzo 20016 nonché dal Decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 887.

L’assicurazione è in premio unitario di 258 euro annuali. L’”onere del premio per la copertura assicurativa richiesta all’Inail dai soggetti promotori a favore dei condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, dei tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti e degli imputati in stato di sospensione del processo e messa alla prova ex articolo 168- posto direttamente a carico del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finanziato a tal fine con 3 milioni di euro per l’anno 2018 e 3 milioni di euro per l’anno 2019″.

Il soggetto promotore deve inviare richiesta all’Inail per l’utilizzo del Fondo e deve inviarla almeno dieci giorni prima dell’inizio delle attività, indicando numero di giornate e allegando la copia della convenzione per l’attività stessa. Invio attraverso i servizi online, Inail risponderà via Pec.

Dal 15 gennaio 2018 è online l’aggiornamento dei servizi online, affiancato dal contatore delle disponibilità del Fondo e dal manuale Polizza assicurazione volontari e soggetti impegnati in lavori di
pubblica utilità

Inail riporta quindi indicazioni sull’erogazione delle prestazioni in caso di infortunio, sull’obbligo di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che grava sia sul soggetto promotore che sul beneficiario, sulla denuncia di infortunio e malattia professionale responsabilità del promotore.

Info: Inail circolare n.5 del 12 gennaio 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA