ROMA – Interpello 2/2018. È stato pubblicato dal Ministero del Lavoro – Commissione interpelli salute e sicurezza lavoro un interpello datato 12 aprile 2018 riguardante l’articolo 39 comma 3 del Decreto legislativo 81/2008. Riguardante il divieto per un dipendente pubblico addetto alla vigilanza di svolgere attività di medico competente e se tale divieto debba interessare in un’amministrazione regionale tutti i dipendenti di un Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali oppure soltanto gli addetti alla vigilanza.
L’istanza è stata presentata dalla Regione Lazio e il passaggio del Testo Unico sicurezza sul lavoro interessato è il seguente: Articolo 39 comma 3 “Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente“.
Il Ministero del Lavoro, citando lo stesso articolo 39 comma 3 del D.Lgs 81/08 (in continuità con l’articolo 17, comma 7, decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994) e l’articolo 7 del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 individua nel Dipartimento di prevenzione una struttura polifunzionale che in maniera organica si occupa non solo di vigilanza, ma anche di prevenzione e quindi di funzione autorizzativa. Di una pluralità di attività che insieme a vigilanza e controllo concorrono nella ricerca di soluzioni per la gestione dei rischi: informazioni, sorveglianza epidemiologica, assistenza, comunicazione, informazione educazione sanitaria.
Tale natura polifunzionale del Dipartimento è alla base del parere espresso dal Ministero del Lavoro che vede l’articolo 39, comma 3 applicabile a ogni sua struttura e a tutto il suo personale. Non solo quindi agli addetti alla vigilanza.
Info: Ministero del Lavoro, interpello 2/2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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