ROMA – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2018 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018 Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare. In vigore dal 7 giugno 2018.
L’aggiornamento si applica al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 “Gas di prova – Pressioni di prova – Categorie di apparecchi”, allo scopo di definirne caratteristiche chimico-fisiche per favorire interconnessione e interoperabilità nel trasporto, distribuzione, stoccaggio.
La nuova regola tecnica riporta indicazioni per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. L’odorizzazione ai sensi della della Legge n. 1083/1971 Norme per l’imipego del gas combustibile, del Decreto ministeriale 21 aprile 1993 Approvazione delle tabelle UNI-CIG di cui alla legge n. 1083/1971, e della norma Uni 7133. Le indicazioni per i clienti allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.
Articolo 2 comma “3. Nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l’onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell’impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il cliente finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l’uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del presente decreto”.
Vengono forniti chiarimenti sulla dichiarazione del cliente per l’impresa di trasporto attraverso la quale mostrare di essersi dotati di impianti di odorizzazione o di dispositivi di intercettazione automatica. Sul mancato allaccio in assenza di una dichiarazione che attesti che questo sia avvenuto. Sul cliente che potrà avvalersi anche del supporto della stessa impresa di trasporto. La norma transitoria per i clienti finali che abbiano richiesto l’allaccio prima dell’entrata in vigore della nuova regola tecnica.
Il cliente dovrà inviare all’impresa di trasporto “entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, una comunicazione, firmata dal legale rappresentante che attesta l’assenza o l’esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas. Nel caso in cui tale uso sussista, il cliente finale, entro sei mesi dalla stessa data, invia all’impresa di trasporto l’attestazione, firmata dal legale rappresentante, che nell’impianto sono in esercizio idonei apparati per l’odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o di aver adottato soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all’odorizzazione del gas e con finalità equipollenti, quali l’utilizzo di sensori di rilevamento della concentrazione dei gas combustibili accoppiati con dispositivi di intercettazione automatica dei gas combustibili o sistemi equivalenti, in accordo alla previsione delle regole della buona tecnica”. In caso contrario il trasporto dovrà essere disalimentato entro 30 giorni e non rialimentato fino al completamento di ogni obbligo.
I clienti che in precedenza si sono avvalsi del supporto dei trasporti dovranno comunicare a questi entro 60 giorni la volontà di dotarsi autonomamente di impianti di sicurezza o di avvalersi ancora del loro supporto.
Ancora per i trasportatori, verrà disciplinato il nuovo regime degli oneri ed entro un anno dovranno comunicare gli elenchi dei clienti finali alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche (DGSAIE). Dovranno poi ripetere l’invio ogni sei mesi. La vigilanza sarà a campione.
Info:
Decreto 18 maggio 2018 GU n.129 del 6 giugno 2018
Decreto 18 maggio 2018 sito Ministero Sviluppo Economico
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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