ROMA – Conciliazione vita lavoro. Pubblicate da Inps con circolare n.91 del 3 agosto 2018 indicazioni per i datori di lavoro per la richiesta del beneficio fiscale successivo all’adozione di istituti specifici di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, migliorativi rispetto alle previsioni di legge. Beneficio relativo ai contratti stipulati e depositati telematicamente presso il Ministero del Lavoro tra il 1° novembre 2017 e il 31 agosto 2018.
54.600.000 euro sono le risorse per l’annualità 2018. Il periodo indicato dall’Inps per l’invio telematico delle domande è 4 agosto- 15 settembre 2018. Ogni datore di lavoro potrà presentare domanda per una sola delle posizioni contributive Inps, ovvero “quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo descritta nella circolare n. 163/2017“. Posizione Datore di lavoro privato in casi contemporanei di Datore privato – CIDA- Agricolo; Cida in caso di esclusiva Cida. Sgravio unico per ogni datore di lavoro nel biennio indicato dal Decreto interministeriale 12 settembre 2017.
Ammissione al beneficio a partire dal trentesimo giorno successivo alla scadenza di invio. Comunicazione telematica da parte di Inps sull’esito della domande e sull’importo del beneficio a partire dal 16 ottobre 2018 e su modulo istanza.
In merito ai requisiti di regolarità contributiva la circolare ricorda che “il datore di lavoro potrà avvalersi del nuovo sistema di Dichiarazione Preventiva di Agevolazione (D.P.A.) di cui al messaggio n. 2648 del 2 luglio 2018, che prevede la possibilità per l’azienda di dichiarare, a partire dal mese in cui ne ha diritto e per tutto il periodo di permanenza del titolo medesimo, la volontà di usufruire delle agevolazioni”. In assenza di dichiarazione preventiva il sistema Dpa attiverà l’interrogazione Durc online.
6J codice per matricole ammesse a beneficio. L902 codice causale Uniemens. 6J codice per aziende agricole assuntrici di manodopera senza posizione Uniemens/Dmag Unico. Circolare di riferimento per requisiti e accesso è la citata n. 163 del 13 novembre 2017.
Legge 104
Inps con messaggio n.3114 del 7 agosto 2018 ha pubblicato chiarimenti per quanto riguarda i permessi articolo 33 della Legge n. 104/92 e il congedo straordinario articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Le indicazioni riguardano in particolare casi specifici di organizzazione dell’orario di lavoro, notturno e part-time e riportano formule di calcolo e relativi esempi pratici.
Gli argomenti affrontati sono:
- “Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
- Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
- Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
- Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001″.
Info:
circolare Inps 3 agosto 2018 n.91 sgravi conciliazione vita lavoro
messaggio 7 agosto 2018 n.3114 permessi 104 e congedo straordinario
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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