ROMA – DM 22 novembre 2017 e DM 10 maggio 2018 relativi a Disposizioni in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C. Indicazioni applicative. Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare del 29 agosto n.11468 con chiarimenti riguardanti l’applicazione del Decreto del Ministero dell’Interno 10 maggio 2018 e del Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2017 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.
Sei i principali punti trattati. Il primo riguarda l’articolo 4 comma 1 del DM 22 nov 2017 e l’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla Regola tecnica per i soggetti esistenti. La nota ricorda che sono esentati i casi che:
“a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia:
b) siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
c) siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151″.
Il secondo punto ricorda come il termine “contenitore-distributore” utilizzato nella regola tecnica sia lo stesso utilizzato in precedenza nel decreto del Ministro dell’Interno del 19 marzo 1990 e sono esclusi quindi dall’applicazione del provvedimento impianti fissi e serbatoi fissi. Il terzo la decadenza per le nuove immissioni delle approvazioni rilasciata ai serbatoi in plastica senza requisito di reazione classe A1.
I punti quattro e cinque interessano il bacino di contenimento e i punti 4.1 e 4.10 dell’allegato al DM 22 nov 2017. Si legge: “Il bacino di contenimento non è considerato elemento strutturale del contenitore-distributore: pertanto l’eventuale modifica del solo bacino di un contenitore-distributore, esistente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo rilasciata ai sensi del DM 31 luglio 1934. Alla luce di ciò, un eventuale adeguamento del bacino di contenimento può essere perseguito con diversi sistemi anche non strutturati con il contenitore-distributore stesso come ad esempio la posa del contenitore-distributore all’intento di una vasca di capacità geometrica idonea”. “Analogamente al bacino di contenimento, anche il box prefabbricato non è da considerare elemento strutturale del contenitore-distributore.
Pertanto, l’eventuale realizzazione di un box prefabbricato che rispetta i requisiti del p.to 4.10 dell’allegato al Decreto, per un contenitore-distributore esistente, non necessita di un aggiornamento della approvazione di tipo”.
Sesto punto sul DM 10 maggio 2018 e la data del 17 febbraio 2019. Fino a a tale data possono essere commercializzati contenitori distributori conformi alle specifiche precedenti ma con apparecchiature realizzate entro il 5 gennaio 2018. La norma interessa in particolare bacini pari al 50% della capacità geometrica.
Info: VVF Circolare prot. n. 11468 del 29 agosto 2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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