Prime indicazioni interpretative in merito al Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87. È stata pubblicata dal Ministero del Lavoro una prima circolare (n.17 del 31 ottobre 2018) con indicazioni operative sulle misure introdotte dal Decreto Dignità convertito con la Legge 9 agosto 2018 n.96. Indicazioni per favorire l’applicazione uniforme della legge, i primi argomenti trattati sono: contatto a tempo determinato, somministrazione.

Contratto a tempo determinato

Le indicazioni riguardano la riduzione dai 36 ai 24 mesi disposta dalle legge: stessi contraenti anche in successione di contratti o di periodi in somministrazione, pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione. La stipula non superiore a 12 mesi e le specifiche ragioni per un contratto a tempo superiore:

  • “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  • esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
  • esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.

La causale con le motivazioni che dovranno essere indicate anche se non richieste: “dovranno essere comunque indicate per usufruire dei benefici previsti da altre disposizioni di legge (ad esempio per gli sgravi contributivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosciuti ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato in sostituzione di lavorartici e lavoratori in congedo)”. Quindi le proroghe e i rinnovi, con le proroghe non superiori a quattro, non superiori ai limiti di durata massima del contratto. Le forme scritte del termine e il contributo addizionale a carico del datore di lavoro.

Il contributo dell’1,4% viene incrementato dello 0,5% in ogni rinnovo . La maggiorazione non si applicherà in caso di proroga.

Somministrazione

Le indicazioni riguardano in questo caso l’estensione della disciplina del lavoro a termine alla somministrazione, disposta dall’articolo articolo 2 del decreto-legge n. 87, con l’eccezione delle misure su stop and go, limiti e diritto di precedenza. Con nessuna limitazione posta sul’invio in missione dei lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore.

Anche in questo caso vengono elencati i termini per il periodo massimo di occupazione e le condizioni per la somministrazione superiore ai 12 mesi e per i rinnovi presso lo stesso utilizzatore o utilizzatori differenti:

  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
  • in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
  • in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 1 2 mesi indicando la relativa motivazione”.

Limiti quantitativi, introdotti dalle modifiche sull’articolo 31, comma 2, del D.lgs. n. 81/2015. 20% dei contratti a termine, 30% lavoratori a tempo determinato e in missione per somminstrazione a termine. Per assunzioni successive al 12 agosto 2018. Percentuali diverse individuabili dalla contrattazione collettiva.

Il periodo transitorio per l’applicazione della normativa antecedente la riforma del D.lgs. n. 81/2015 è terminato il 31 ottobre 2018: “dalla data del 1° novembre 2018 trovano piena applicazione tutte le disposizioni introdotte con la riforma, compreso l’obbligo di indicare le condizioni in caso di rinnovi (sempre) e di proroghe (dopo i 12 mesi)”.

Info: Ministero Lavoro, circolare n.17 del 31 ottobre 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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