È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.257 del 5 novembre 2018 il Decreto del Ministero dell’Interno del 23 ottobre 2018 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione. Regola tecnica che dovrà applicarsi agli impianti di nuova realizzazione e agli impianti esistenti per modifiche successive all’entrata in vigore del provvedimento. Che avverrà a trenta giorni dalla pubblicazione in GU.
Il decreto comporterà l’abrogazione del precedente provvedimento del Ministro dell’interno 31 agosto 2006. Ancora in merito all’applicazione, l’articolo 4 del decreto dispone che: “2. Nel caso in cui ricorrono le condizioni previste dall’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è possibile progettare gli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione secondo norme tecniche internazionali riconosciute, quale la norma ISO 19880-1, fatte salve le ulterioridisposizioni normative comunque applicabili.
3. Le procedure previste dall’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, si applicano, altresiì, anche nei casi riportati al punto 3.2 e al punto 6.2 della regola tecnica allegata al presente decreto”.
Obiettivi della regola tecnica sono minimizzare le cause di incendio e di esplosione; limitare in caso di evento i danni a persone ed edifici e permettere i soccorsi in sicurezza. È l’allegato 1 a riportare nei dettagli tutte le disposizioni tecniche e le norme di esercizio necessarie.
Le indicazioni per le modalità costruttive (Titolo II dell’allegato) riguardano l’accesso all’area, l’impianto di produzione in sito, la cabina di riduzione, i compressori, le unità di stoccaggio, i box per i carri bombolai, impianto gas, costruzioni elettriche e sistema di emergenza, la protezione antincendio. “L’impianto per la produzione in sito dell’idrogeno, laddove previsto, deve essere oggetto di specifica valutazione di rischio, da condursi secondo le modalità di cui all’allegato I del decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012“.
Il titolo III interessa le distanze di sicurezza, di protezione, interna o esterna in base al tipo di elemento pericoloso (compressore, stoccaggio, box carro bombolaio); le distanze di sicurezza delle unità di erogazione; di altri locali come ufficio, cabina elettrica, abitazione gestore, ristoro. Con il titolo VI che riporta le previsioni per le distanze in caso di mpianto misto di distribuzione stradale.
“Distanze di sicurezza differenti rispetto a quelle del presente titolo possono essere eventualmente individuate applicando le metodologie dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio previste dal decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007“.
Titolo IV sulle norme di esercizio. “Nell’esercizio degli impianti fissi di distribuzione stradale di idrogeno per autotrazione devono essere osservate, oltre agli obblighi di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e alle disposizioni riportate nel decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, le prescrizioni specificate nei punti seguenti”.
La responsabilità del gestore nella sorveglianza e delle persone formalmente designate, tutti specificatamente formati e formato anche il personale addetto alla manutenzione. Le operazioni nella fase di erogazione, la segnaletica di sicurezza, la chiamata dei soccorsi, i documenti tecnici e le prescrizioni generali di emergenza. “Il personale addetto all’impianto deve:
a) essere edotto sulle norme contenute nel presente allegato, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di emergenza predisposto;
b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di emergenza in dotazione all’impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo idoneo, che altri veicoli o persone accedano all’impianto, ed avvisare i servizi di soccorso”.
Info: Decreto 23 ottobre 2018 GU n.257 del 5 novembre 2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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