Inps con messaggio n.2371 del 22 giugno 2021 ha pubblicato indicazioni per l’assegno temporaneo figli minori così come disposto dal Decreto-legge n. 79/2021.
L’’Assegno temporaneo viene erogato da Inps ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno familiare previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.69.
Questi i requisiti:
- figli minori di 18 anni;
- cittadinanza italiana;
- residenza in Italia da almeno due anni anche non continuativi, titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- Isee.
Gli importi saranno calcolati su soglie Isee, questi i limiti:
- 167,5 euro per ogni figlio fino a due e 217,8 per numero di figli superiore a due in caso di Isee fino a 7mila euro;
- beneficio non erogato con Isee sopra i 50mila euro.
Domande entro il 31 dicembre 2021 con procedura aperta dal 1°luglio 2021, arretrati corrisposti a domande inviate fino al 30 settembre 2021.
L’assegno è compatibile con Reddito di cittadinanza e con altre misure di sostegno alle famiglie erogate da Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. Verrà erogato d’ufficio da Inps ai precettori del Rdc.
Le modalità di presentazione delle domande sono le abituali Inps:
- portale web;
- Contact Center Integrato;
- gli Istituti di patronato.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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