Pubblicato dal Ministero della Salute e in Gazzetta Ufficiale il 29 novembre il Decreto legislativo 02/11/2021, n. 179 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi. In vigore dal 14 dicembre 2021 abrogando l’articolo 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

Il decreto riporta entità e applicazione delle sanzioni in merito alle disposizioni dei vari articoli del regolamento 2012 e in particolare per:

  • articolo 17 messa a disposizione sul mercato e uso;
  • articolo 27 immissione procedura di autorizzazione semplificata;
  • articolo 53 commercio parallelo;
  • articolo 56 ricerca e sviluppo biocida non autorizzato e principio non previsto;
  • articolo 58 immissione articoli trattati;
  • articolo 68 rendicontazione;
  • articolo 69 classificazione, imballaggio ed etichettatura;
  • articolo 72 pubblicità;
  • violazione misure provvisorie articolo 88;
  • articolo 95 accesso al fascicolo sul principio attivo;
  • articoli 65 e 47 controlli e notifica;
  • immissione in commercio o produzione di presidi medico-chirurgici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392″.

Le sanzioni, per le differenti cause, variano da 500 a 5mila euro, fino all’arresto di tre mesi. Sanzioni ammnistrative di competenza di Regioni e Province autonome

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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