Pubblicata da Inail la circolare n.20 del 9 luglio 2021 con chiarimenti sulle pratiche di emersione di rapporti di lavoro previste dall’articolo 103 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34. Chiarimenti sull’obbligo assicurativo nei confronti di Inail.

La nota interessa in particolare i “datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail che hanno regolarizzato rapporti di lavoro subordinato e che risultano classificati in Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura in uno dei codici Ateco indicati nell’elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020″. Comprese le cooperative agricole che manipolano e commercializzano prodotti agricoli con operai a tempo determinato e indeterminato.

Per tali categorie è previsto l’obbligo di denuncia online per iscrizione nel caso in cui si disponga di codice ditta e posizione territoriale; denuncia di variazione qualora di disponesse di codice ditta e posizione assicurativa; nessuna denuncia in caso di lavoratore già assicurato a una posizione di rischio.

Le date di inizio nelle denunce di iscrizione o variazione:

  • 19 maggio per emersione rapporto di lavoro con persone comunitarie e italiane;
  • giorno successivo alla presentazione dell’istanza per cittadini extracomunitari;
  • inizio del rapporto di lavoro per instaurazione nuovo rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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