Con il messaggio n. 29 dell’11 gennaio 2022 il Ministero del Lavoro ha informato circa le modalità di invio della comunicazione obbligatoria per lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 13 del decreto 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021, introdotta dal legislatore al fine di “svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive”.

L’obbligo di invio della comunicazione riguarda i committenti in qualità di imprenditori, per l’impiego di lavoratori in regime “prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione” e con regime fiscale cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Non riguarda quindi collaborazioni coordinate e continuative, prestazioni occasionali disciplinate da Libretto Famiglia, professioni intellettuali e rapporti di lavoro intermediati.

L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre 2021. Per i lavori in essere alla data di pubblicazione della nota, 11 gennaio 2022, o iniziati e cessati dopo il 21 dicembre, la comunicazione dovrà essere inviata entro il 18 gennaio 2022.

Per i rapporti che verranno avviati dall’11 gennaio 2022 in avanti la dovrà essere inviata prima dell’inizio della prestanzione lavorativa.

Dovrà essere inoltrata via-email agli indirizzi territoriali dell’Inl presenti in nella stessa nota dell’11 gennaio e dovrà contenere:

  • “dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • descrizione dell’attività;
  • inizio prestazione e presumibile arco temporale”.

A breve dovranno essere integrati gli applicativi online del Ministero.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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