Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021 il decreto del 12 ottobre 2021 Criteri per l’individuazione dei destinatari e modalità di presentazione delle domande del contributo mensile in favore del genitore disoccupato o monoreddito con figli disabili a carico. Decreto approvato dai Ministeri Lavoro ed Economia lo scorso ottobre e che ha introdotto la misura prevista dall’art. 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 modificato dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Per gli anni 2021-2023.
Vediamo di nuovo cosa prevede il beneficio. Riguarda nuclei familiari monoparentali con figli a carico con disabilità non inferiore al 60%. Contributo fino a 500 euro mensili che non concorre alla formazione del reddito e cumulabile con Reddito di cittadinanza. Per genitore disoccupato o monoreddito (fino a 8.145 euro all’anno dipendente e 4.800 euro se autonomo), con i seguenti limiti ISEE: non superiore a 3.000 euro e “nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013“.
I contributi verranno erogati da Inps e saranno equivalentia 150 euro mensili per un anno, 300 euro in caso di due figli con disabilità e 500 euro in caso di tre o più figli co disabilità. Contributo a domanda, che dovrà essere presentata dal genitore ogni anno, le modalità di invio online verranno disposte e comunicate da Inps.
Previsto fondo di 5 milioni per ognuno degli anni 2021-2023. Il beneficio verrà erogato nei limiti di spesa e in caso di risorse insufficienti in ordine di Isee minore, grado di disabilità, numero di figli presenti.
Tra le cause di sospensione del beneficio perenni o temporanee, figura il ricovero del figlio in “istituti di cura di lunga degenza o presso altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione
pubblica”, che dovrà essere comunicato a Inps per la sospensione momentanea.
Sanzioni prospetto informativo
Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 30 novembre 2021 il Decreto Ministeriale n. 194 del 30 settembre 2021 – adeguamento delle sanzioni amministrative di cui all’art. 15, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’art. 15, comma 5 della medesima legge.
Il decreto riguarda le ammende in caso di mancato invio del PID da parte delle aziende, a partire da gennaio 2022 gli importi delle sanzioni saranno:
- 702,43 euro per il mancato adempimento;
- 34,02 euro euro per ogni giorno di ritardo.
Contributo esonerativo
Ancora per quanto concerne le Norme per il diritto al lavoro dei disabili lo stesso Ministero del Lavoro ha pubblicato il 30 novembre il Decreto Ministeriale n. 193 del 30 settembre 2021 – adeguamento degli importi del contributo esonerativo di cui all’art. 5, commi 3 e 3 bis, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ai sensi dell’art. 5, comma 6 della medesima legge.
Il contributo esonerativo da gennaio 2022 sarà di 39,21 euro.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
L’articolo Contributo figli disabilità decreto in GU; sanzioni PID e contributo esonerativo proviene da Quotidiano Sicurezza.
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