Coronavirus. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le misure sono valide fino al 3 aprile.

Questo il decreto. Riportiamo qui in versione integrale le sintesi dei provvedimenti pubblicate dal Ministero della Salute.

Le misure per Regione Lombardia e province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (pagina sito Ministero)

Evitare gli spostamenti.
In generale si chiede di evitare gli spostamenti in entrata e in uscita da questi territori, salvo quelli per esigenze lavorative o motivi di salute. Ai soggetti con febbre superiore a 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa e limitare al massimo i contatti sociali.

Quarantena: vietato uscire di casa
Divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chi è sottoposto alla quarantena o è risultato positivo al virus.

Stop a eventi e competizioni sportive
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina svolti in ogni luogo, sia pubblico, sia privato. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni nonchè sedute di allenamento degli atleti agonisti all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico.

Favorire congedo ordinario o ferie
Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie.

Chiusi cinema, teatri, pub, discoteche, sale bingo
Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate e gli eventi in luogo pubblico o privato, di qualsiasi tipo. Chiusi quindi anche cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e discoteche e locali assimilati, con sanzioni della sospensione dell’attività in caso di violazione.

Chiuse scuole e università
Sono sospesi fino al 15 marzo i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Resta valida la possibilità di attivare la modalità didattica a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie (Art. 1 lettera d DPCM 8 marzo). Sono sospese anche le riunioni degli organi collegiali in presenza.

Sospese cerimonie e funerali
Luoghi di culto aperti solo se fanno rispettare la distanza interpersonale di protezione di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese i funerali.

Musei chiusi
Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura.

Concorsi sospesi (eccetto quelli per il personale sanitario)
Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private, eccetto quelle effettuate su base curriculare o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato per i medici, e quelli per il personale della protezione civile.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18
Durante l’apertura dell’attività il gestore ha l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, è prevista la sospensione dell’attività.

Negozi aperti solo a un metro di distanza
Le altre attività commerciali sono consentite solo se il gestore garantisce accessi contingentati e tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro .

Congedi ordinari sospesi per personale sanitario
Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi a livello regionale.

Riunioni da remoto
Laddove possibile viene adottata per lo svolgimento di riunioni la modalità di collegamento da remoto, con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità coinvolti nell’emergenza Covid-19.

Chiusi esercizi nei centri commerciali e mercati nelle giornate festive e prefestive
Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali il gestore dell’esercizio deve garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’impossibilità di garantirla o in caso di violazione, l’attività viene chiusa.

Aperti alimentari, farmacie e parafarmacie
Anche in questo caso il gestore è chiamato a garantire il rispetto della distanza di un metro.

Stop a palestre, piscine, centri benessere e impianti sciistici
Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni incluse nei Lea), impianti sciistici. Ma anche di centri culturali, sociali e ricreativi.

Stop agli esami di guida
Sono sospesi gli esami di idoneità alla guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei suddetti territori.

Le misure per l’intero territorio nazionale (pagina sito Ministero)

Stop ai congressi medici
Sono sospesi tutti i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali che coinvolgono personale sanitario o personale impiegato nei servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Chiusi cinema, teatri e musei
Il Dpcm sospende manifestazioni, eventi e spettacoli, inclusi quelli cinematografici e teatrali, in luoghi sia pubblici che privati. Chiusi anche tutti i musei e gli altri luoghi della cultura.

Chiusi pub,discoteche,sale bingo
Sono sospese le attività di pub,scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In caso di violazione, l’attività viene sospesa.

Nei bar e ristoranti solo a un metro di distanza
Attività di ristorazione e bar consentita solo se il gestore garantisce distanza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione, l’attività verrà sospesa.

Nei negozi a un metro di distanza
Il gestore deve garantire anche qui la distanza di protezione di almeno un metro tra i frequentatori e accessi contingentati. Lo stesso vale per le attività commerciali all’aperto.

Stop a eventi e competizioni sportive
Confermato lo stop agli eventi e alle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato aperte al pubblico. Restano consentiti tuttavia gli eventi e le competizioni (inclusi gli allenamenti per gli atleti agonisti) all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all’aperto senza la presenza di pubblico.

Palestre, piscine e centri sportivi
Le attività sportive all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro.

Sospesa l’attività didattica nelle scuole e università
Fino al 15 marzo sono sospese le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università. È tuttavia possibile lo svolgimento di attività formative a distanza. Successivamente a quella data, il rientro in classe dopo un’assenza per malattia infettiva superiore a cinque giorni avverrà solo dietro presentazione di certificato medico.

Sì ai corsi per professioni sanitarie
Esclusi dallo stop i corsi post universitari per le professioni sanitarie, compresi quelli per i medici in formazione specialistica, quelli in medicina generale e le attività dei tirocinanti.

Stop ai viaggi d’istruzione
Restano sospese le gite scolastiche, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche.

Soste vietate nei pronto soccorso per parenti e accompagnatori
Divieto per gli accompagnatori dei pazienti di sostare nelle sale d’attesa dei pronto soccorso. Limitato inoltre l’accesso dei visitatori nelle strutture di lungo degenza, rsa e strutture residenziali per anziani, secondo le disposizioni delle rispettive direzioni.

Favorire lavoro agile, congedo ordinario e ferie
La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, in via automatica, anche in assenza di accordi individuali. Si raccomanda inoltre di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie.

Colloqui video o al telefono per i detenuti
È previsto un rafforzamento sanitario per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video. IN casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza di due metri.

Sospese cerimonie e funerali
Sono sospese le cerimonie civili e religiose, compresi i funerali. L’apertura ai luoghi di culto è concessa solo se è possibile garantire distanza di protezione di almeno un metro.

Divieto assoluto di spostarsi per chi è in quarantena
Divieto assoluto di spostarsi dalla propria abitazione per chi è sottoposto a quarantena o è risultato positivo al virus.

Uscite limitate per anziani, malati cronici e immunodepressi
Si chiede alle persone anziane o affette da patologie croniche o immunodepresse di evitare di uscire di casa se non strettamene necessario, di evitare di frequentare luoghi affollati dove non è possibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

Muoversi solo se necessario
Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari.

Chi ha la febbre resti in casa
Le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5 gradi è fortemente raccomandato di rimanere a casa, di limitare al massimo i contatti sociali e di chiamare il proprio medico curante.

Soluzioni disinfettanti per le mani nei luoghi pubblici
Nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico devono essere messe a disposizione di utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Diffondere le misure di prevenzione igienico sanitarie nei luoghi pubblici
Nel Dpcm è chiesto a scuole, università e uffici pubblici di esporre le misure di prevenzione igienico sanitarie, e ai sindaci e alle associazioni di categoria di promuoverne la diffusione anche nelle palestre e negli esercizi commerciali (dalle farmacie ai supermercati)

Concorsi pubblici e privati a un metro di distanza
Durante le procedure concorsuali pubbliche e private va garantita ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra di loro.

Sanificazione dei mezzi pubblici
Le aziende di trasporto pubblico adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi.

Obbligo di comunicazione alla Asl per chi ha soggiornato nelle zone a rischio epidemiologico
Chi è tornato in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico (come identificate dall’Oms) deve comunicarlo alla Asl e al proprio medico di base o al pediatria di libera scelta.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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