ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.232 del 5 ottobre 2018 il Decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE. Decreto che introduce nuovi requisiti tecnici per la sicurezza della navigazione che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento interessa unità navali nuove, ovvero la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018: pari o superiori a 2 metri; superiori a 100 metri cubi; rimorchiatori e spintori per la propulsione delle imbarcazioni citate; navi da passeggeri; galleggianti speciali.

Non si applicano a:

“a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall’autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purché provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435”.

Per le unità navali di riferimento il decreto riporta indicazioni in merito ad amministrazione, certificati di navigazione interna conformi ai certificati europei, allegati modelli e commissioni di riferimento; riduzione dei requisiti tecnici per le imbarcazioni destinate esclusivamente alle acque nazionali da pianificare con nuovo decreto; deroghe possibili a livello nazionale e in zone geografiche limitate, certificato provvisorio.

Art. 17  Numero unico europeo di identificazione delle navi. 1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all’allegato II e all’articolo 2.18 dell’allegato V.
2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall’autorità competente di cui all’allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.
3. L’amministrazione trasmette alla Commissione europea l’elenco delle autorità competenti di cui al comma 2″.

Ogni dato verrà aggregato nella Banca dati europea degli scafi (EHDB). Autorità competente, anche in materia di vigilanza e controlli supplementari è la Motorizzazione civile.

Per le imbarcazioni non annoverate dall’articolo 2 del decreto continuerà ad applicarsi il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22.

Info: Decreto legislativo 7 settembre 2018 n.114 GU n.232 5 ottobre 2018

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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