Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 29 giugno 2020 il Dpmc 27 giugno 2020 Differimento termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Uno l’articolo del decreto, che riporta differimenti sui versamenti risultati dalle dichiarazioni fiscali:

  • entro 20 luglio senza maggiorazione;
  • dal 21 luglio al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40%.

La disposizione riguardano soggetti per i quali “sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2020 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto correlata agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità,
nonché dalle dichiarazioni dell’imposta regionale sulle attività produttive” e soggetti per i quali vige “il regime di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societaà, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1″.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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