ROMA – Il Garante della Privacy ha rilasciato una serie di indicazioni operative sulla definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti prevista dal Decreto legislativo 101/2018. Faq per pubblico e privato, con date, modalità di pagamento, casi esclusi.
Tredici i punti affrontati, chi può usufruirne, importi e termini di pagamento, importi in definizione agevolata in caso di riduzione o raddoppiamento nell’atto della contestazione, più violazioni, le scadenze.
La definizione agevolata può essere richiesta a partire dal 19 settembre con pagamento versato entro il 18 dicembre 2018. Interessa atti notificati entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue 2016/679. Le scadenze sono affrontate dalle Faq nei punti 10, 11, 12:
- “10. Cosa succede se non mi avvalgo della definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018?
- 11. Cosa succede se non mi avvalgo della definizione agevolata entro il 18 dicembre 2018 e non presento nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019?
- 12. Ho ricevuto un atto di contestazione successivamente al 25 maggio 2018, ma relativo a violazioni commesse prima di tale data. Posso usufruire della definizione agevolata prevista dal decreto n. 101/2018″.
“Qualora il contravventore decida di non definire in maniera agevolata, mediante il pagamento dei 2/5 del minimo edittale entro il 18 dicembre 2018, i procedimenti sanzionatori pendenti, ha la facoltà di pagare l’intero importo contenuto nell’atto di contestazione oppure di presentare nuove memorie difensive entro il 16 febbraio 2019“. Memorie alle quale il Garante potrà rispondere con archiviazione o nuove ordinanze-ingiunzioni entro cinque anni, ovvero in questo caso entro il 18 settembre 2023.
La definizione agevolata non sarà valida per ordinanze-ingiunzioni successive al 25 maggio 2018.
Info: Garante Privacy, Faq su definizione agevolata sanzioni pendenti
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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