Pubblicata dal Ministero dell’Interno – Vigili del Fuoco la circolare n.15406 del 15 ottobre 2019 con chiarimenti in merito alle modifiche al Decreto del 3 agosto 2015 apportate dal Dm 12 aprile 2019 in vigore dal 20 ottobre.
I chiarimenti riguardano l’applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto. Per quanto riguarda l’articolo 2 che ha ampliato ai punti dell’allegato I del Dpr 151/2011 9; 14; 19 – 40; 42 – 47; 50 – 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76 l’applicazione del Codice di prevenzione incendi, la circolare chiarisce che in caso di nuova realizzazione è ammesso l’utilizzo esclusivamente delle norme tecniche. Ammesso l’utilizzo di precedenti modalità progettuali in caso di attività esistenti e incompatibilità del Codice con le parti non oggetto dell’intervento.
Ancora, le norme del Codice possono essere assunte come riferimento anche per attività “sottosoglia” elencate o meno nell’allegato I del Dpr 151/2011.
Articolo 3 e applicazione del doppio binario. Norme alternative al Codice concesse “per talune attività dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, già regolate da specifica disposizione di prevenzione incendi che, attualmente, sono: alberghi, scuole, attività commerciali, uffici ed autorimesse”.
Info: VVF Norme prevenzione incendi circolare n.15406 del 15 ottobre 2019
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
L’articolo Dm 12 aprile 2019 modifiche al Decreto 3 agosto 2015, circolare VVF proviene da Quotidiano Sicurezza.
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