Euratom. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.201 del 12 agosto 2020 il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. In vigore dal 27 agosto 2020.
Il decreto introduce nuove norme e princi per la protezione delle persone dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e disciplina:
“a) la protezione sanitaria delle persone soggette a qualsiasi tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti;
b) il mantenimento e la promozione del continuo miglioramento della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili;
c) la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
d) la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive”.
Controllo delle situazioni di esposizione, principi di giustificazione ottimizzazione e limitazione delle dosi. Le disposizioni si applicano a ogni esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti rischi per l’ambiente e per la salute umana.
Ai sensi dell’articolo 10 del decreto entro dodici mesi dovrà essere adottato il Piano nazionale d’azione per il radon, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito l’ISIN e l’Istituto superiore di sanità (ISS).
Così è articolato il decreto n.101 del 31 luglio 2020:
- Titolo I Campo di applicazione e principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- Titolo II Definizioni;
- Titolo III Autorità competenti e funzioni di vigilanza;
- Titolo IV Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti;
- Capo I Esposizione al radon;
- Sezione I Disposizioni generali;
- Sezione II Esposizione al radon nei luoghi di lavoro;
- Sezione III Protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni;
- Capo II Pratiche che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale;
- Capo III Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica;
- Capo IV Radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione;
- Titolo V Lavorazioni minerarie;
- Titolo VI Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione;
- Titolo VII Regime autorizzatorio e disposizioni per i rifiuti radioattivi;
- Titolo VIII Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane;
- Capo I Controllo delle sorgenti sigillate ad alta attività;
- Capo II Controllo delle sorgenti orfane;
- Titolo IX Impianti;
- Titolo X Sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- Titolo XI Esposizione dei lavoratori;
- Titolo XII Esposizione della popolazione;
- Titolo XIII Esposizioni mediche;
- Titolo XIV Preparazione e risposta alle emergenze;
- Capo I Piani di emergenza;
- Capo II Informazione della popolazione;
- Titolo XV Particolari situazioni di esposizione esistente;
- Titolo XVI Apparato sanzionatorio;
- Capo I Illeciti penali;
- Capo II Illeciti amministrativi;
- Capo III Disposizioni ulteriori;
- Titolo XVII Disposizioni transitorie e finali.
Info: Decreto legislativo 31 luglio 2020 n.101 GU n.201 del 12 agosto 2020
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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