Indicazioni relative alla gestione delle scorte dei prodotti fitosanitari a seguito di revoca o modifiche dell’autorizzazione. Questo il documento del Ministero della Salute del 15 giugno 2021 che raccoglie le procedure necessarie allo smaltimento dei fitosanitari in eccesso e oggetto di provvedimenti di revoca. Tempi e modalità di gestione in base ai diversi provvedimenti riferimento per i differenti prodotti.

Prima di analizzare singolarmente i differenti casi il manuale ricorda i criteri generali per lo smaltimento delle scorte, limite massimo di 18 mesi dalla data indicata nel decreto così scadenzato:

  • “non superiore a 6 mesi per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;
  • non superiore a 18 mesi per l’impiego da parte degli utilizzatori finali”.

Con periodi di tolleranza restrittivi a discrezione degli Stati Membri.

Nel caso sia prevista la ri-etichettatura, “[Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto] ovvero [Entro il … – termine stabilito nel regolamento comunitario”.

Questi i temi affrontati dal manuale:

  • “Adeguamenti dei prodotti fitosanitari alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva nell’allegato del regolamento 540/2011 (o nell’allegato i del decreto legislativo 194/95) o revoca dei prodotti fitosanitari non conformi alle nuove condizioni di inclusione della sostanza attiva;
  • Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva per cui non e’ stata rinnovata l’approvazione secondo art.20 reg. 1107/2009 revoca dei prodotti fitosanitari per cui non e’ stata presentata documentazione o la stessa non e’ conforme alle condizioni di rinnovo secondo art.43 reg. 1107/2009;
  • Revoca di prodotti fitosanitari o modifica degli impieghi degli stessi a seguito di adeguamenti comunitari previsti dal egolamento (ce) n. 396/05 e successivi regolamenti collegati;
  • Modifiche delle condizioni di autorizzazione dell’etichetta di prodotti fitosanitari a seguito di adeguamento a normative comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle miscele pericolose;
  • Revoca di prodotti fitosanitari su rinuncia da parte dell’impresa.
    Revoca di prodotti fitosanitari a tutela della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente (art. 44 reg.1107/2009).
  • Variazioni tecniche anche a seguito di ri-registrazioni o rinnovi;
  • Variazioni amministrative ai sensi dell’art. 12 del dpr n. 290 e s.m”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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