ROMA – Edilizia libera. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 aprile e sarà in vigore dal 22 aprile 2018 il decreto 2 marzo 2018 che riporta l’elenco delle opere realizzabili in edilizia libera. Approvato dalla Conferenza unificata Stato Regioni il 22 febbraio, è stato adottato ai sensi dell’art 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222. Sarà valido per le attività svolte su tutto il territorio nazionale.
Glossario
Qui le note riassuntive pubblicate dal Ministero delle Infrastrutture e da Italia Semplice.
Le voci riportate dal Glossario edilizia libera sono 58, e ognuna di queste viene analizzata attraverso regime giuridico, categoria di intervento, principali opere (opere ed elementi). L’introduzione alla tabella ricorda che le opere citate possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo ma in ogni caso “nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42/2004“.
Il regime di edilizia libera viene previsto alcune volte in casi di riparazione e rinnovamento, alcune volte anche per installazione, ancora manutenzione e a volte realizzazione. Questi alcuni esempi:
- “Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.) Pavimentazione esterna e interna;
- Riparazione, sostituzione, rinnovamento Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico;
- Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento Inferriata/Altri sistemi anti intrusione;
- Riparazione, rinnovamento Controsoffitto strutturale;
- Riparazione, integrazione,efficientamento, rinnovamento,sostituzione e integrazione apparecchi Impianto igienico e idro-sanitario;
- Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma Impianto di protezione antincendio;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma Pompa di calore aria-aria;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma Servoscala e assimilabili;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico;
- Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo”.
Nei casi di opere contingenti temporanee queste sono citate per “Installazione, previa Comunicazione
Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione”.
Il decreto ricorda infine nell’articolo 2 che il glossario dovrà essere completato attraverso prossimi decreti, con le opere che prevedono CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire.
Info:
Decreto 2 marzo 2018 GU 7 marzo 2018 n.81
Glossario edilizia libera Pdf
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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