Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 il Decreto del Ministero dellInterno 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi.
La nuova regola tecnica in vigore a trenta giorni dalla GU interessa impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, che vengono utilizzati per climatizzazione, acqua calda, cottura e forni, lavaggio.
Non riguarda impianti industriali, incenerimento, stufe catalitiche, impianti di tipo A (esclusi radianti a incandescenza). Riguarda apparecchi a gas in un unico locale la cui somma sia superiore a 35W.
Le disposizioni si applicano a nuovi impianti e impianti esistenti ad eccezione di quelli di portata termica superiore a 116Kw, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, tra 35Kw – 116Kw e per entrambi anche in caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20%.
L’adeguamento viene invece richiesto nell’ipotesi di aumenti “in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW”.
Info: Gazzetta Ufficiale n.273 del 21 novembre 2019 Decreto 8 novembre 2019
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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