Inps con la circolare n.132 del 10 settembre ha pubblicato chiarimenti sulla tutela della malattia per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 66 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Novità in vigore dal 26 maggio 2021.

La tutela è riconosciuta con un numero minimo di 40 contributi giornalieri dovuti o versati, non utili contributi figurativi o da riscatto.

Indennità del 60% della retribuzione media fino al 20° giorno, 80% da 21 a 180 giorni, “al 40% per i lavoratori disoccupati e per i giorni non lavorativi della settimana, nei casi di lavoratori che per contratto prestino la loro attività solo in alcuni giorni predeterminati nella settimana. Qualora i giorni lavorativi, previsti da contratto, cadano in giorni festivi infrasettimanali e nelle domeniche, la percentuale da considerare per tali giorni è del 60% o dell’80%, a seconda della durata della malattia”.

La retribuzione media è calcolata sulle ultime 40 prestazioni giornaliere nel settore spettacolo, soggette a contributo. L’indennità è dal quarto giorno successivo all’evento e per un massimo di 180 giorni nell’anno solare.

Viene anticipata dal datore di lavoro nel caso di contratto a tempo indeterminato. Versata da Inps per lavoratori disoccupati, saltuari, occupati in imprese stagionali.

Sono escluse dalla tutela e quindi dall’obbligo assicurativo per malattia le seguenti categorie:

  • “lavoratori autonomi esercenti attività musicali”;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato dipendenti di Fondazioni lirico-sinfoniche;
  • iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici”.

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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