ROMA – Appalto illecito ed inadempienze retributive e contributive – Indicazioni operative al personale di vigilanza. Questa la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n.10 dell’11 luglio 2018 con la quale vengono fornite indicazioni per la vigilanza condivisa Ministero, Inps e Inail, sugli appalti non genuini e le relative inadempienze retributive e contributive verso i lavoratori nell’esecuzione d’appalto. Calcolo della contribuzione e recuperi.
La circolare in apertura richiama il D.Lgs. n. 8/2016 e la depenalizzazione prevista dal provvedimento per l’appalto privo dei requisiti e per i reati previsti dall’art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276/2003. Secondo tale previsione la sanzione per appalti non genuini e inadempienze è amministrativa, ovvero 50 euro per ogni lavoratore e gionata di lavoro sia per l’appaltatore che per il committente/utilizzatore. Anche in caso di appalto creato per eludere i diritti dei lavoratori; escludendo la possibilità di sanzioni per lavoro nero in quanto esiste “una “tracciabilità” del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti retributivi e contributivi, anche se facenti capo ad un datore di lavoro che non è l’effettivo utilizzatore delle prestazioni (cfr. interpello ML n. 27/2014)”.
Per quanto riguarda i recuperi retributivi, dipendono dalla facoltà di cui dispone il lavoratore in merito alla costituzione del rapporto di lavoro verso l’utilizzatore, con ricorso al Tribunale in funzione di Giudice del lavoro. Considerare il lavoratore dipendente dell’effettivo utilizzatore non sarà quindi automatico e “in assenza della costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore per effetto del mancato esercizio dell’azione di cui all’art. 414 c.p.c. – al di fuori dell’ipotesi di imputazione automatica del rapporto di lavoro, ex art. 38, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015 – il provvedimento di diffida accertativa potrà essere adottato esclusivamente nei confronti dello pseudo appaltatore (ex art. 12, D.Lgs. n. 124/2004) in relazione quindi alle retribuzioni non correttamente corrisposte in ragione del CCNL dallo stesso applicato”.
Recuperi contributivi: non saranno dipendenti dalla scelta del lavoratore di agire per il riconoscimento del rapporto di lavoro, il rapporto rilevante per l’ente è quello con il datore effettivo e quindi “gli obblighi di natura pubblicistica in materia di assicurazioni sociali, una volta accertato che la prestazione lavorativa è resa in favore dell’utilizzatore – che si configura, pertanto quale datore di lavoro di fatto – gravano per l’intero su quest’ultimo“. Il personale ispettivo procederà quindi sul committente/utiizzatore, “fatta salva l’incidenza satisfattiva dei pagamenti effettuati dallo pseudo appaltatore”, che verrà chiamato ancora in causa nel caso in cui non vada a buon fine il recupero contributivo verso l’utilizzatore.
Info: Ispettorato nazionale del lavoro, circolare n.10 11 luglio 2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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