Pubblicata da Inps una nota di chiarimento sulla possibilità di indicare nei certificati medici l’esonero dalla reperibilità o il codice E. Nota diffusa da Inps a seguito di notizie circolate online.
Inps spiega in primo luogo che l’esonero dalla reperibilità e quindi in ogni caso non dal controllo concordato e sempre possibile, interessa esclusivamente le seguenti condizioni indicate nei seguenti decreti:
- “nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati patologie gravi che richiedono terapie salvavita; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
- nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
patologie gravi che richiedono terapie salvavita; causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto; stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%”.
In secondo luogo, il codice E è un codice interno utilizzato da medici Inps e la sua annotazione nelle note di diagnosi non potrà avere alcun effetto.
Info: chiarimenti Inps esenzione reperibilità malattia
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
L’articolo Inps, chiarimenti sull’esenzione dalla reperibilità per malattia proviene da Quotidiano Sicurezza.
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