I passaggi principali del Testo Unico sicurezza sul lavoro che si occupano di sorveglianza sanitaria sono raccolti nel Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro – Sezione V.
In particolare è l’articolo 41 a definirla, inquadrando la frequenza delle visite, quando possono essere effettuate, chi può richiederle, a cosa sono destinate. Indicando dove devono essere conservati gli esiti delle valutazioni e i pareri che possono essere espressi al termine del consulto e per mansione specifica.
“Articolo 41 comma 6: “Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
a) idoneità;
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
c) inidoneità temporanea;
d) inidoneità permanente”.
Qualora l’esito sia di inidoneità temporanea o permanente il medico competente dovrà esprimersi per iscritto e consegnare il proprio giudizio sia al lavoratore che al datore di lavoro, precisando in caso di inidoneità temporanea i limiti di tempo previsti. Contro tali giudizi è prevista la facoltà del ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza competente.
In caso di inidoneità alla mansione specifica il datore di lavoro può destinare il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori garantendo il trattamento precedente.
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FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
L’articolo La sorveglianza sanitaria, le visite aziendali, gli esiti proviene da Quotidiano Sicurezza.
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