ROMA – Lavoro intermittente. Pubblicato dall’Ispettorato del Lavoro con la lett. circ. 15 marzo 2018, n. 49 un parere in merito all’instaurazione di rapporti di lavoro intermittente in assenza di valutazione dei rischi sicurezza sul lavoro.
Il parere riguarda in particolare quanto previsto dall’articolo 14 del D.Lgs 81/2015 e ripercorrendo recenti sentenze affronta la mutazione in lavoro subordinato di un lavoro intermittente per il quale non siano state rispettate le disposizioni imperative.
D.Lgs 81/2015, Art. 14 Divieti:
“1. È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente, ovvero presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) ai datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori“.
Info: Inl lettera circolare 15 marzo 2018 n.49
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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