ROMA – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2018 il Decreto del Ministero dei Trasporti 24 settembre 2018 Approvazione delle linee guida per la formazione iniziale e l’aggiornamento professionale dei piloti dei porti. In vigore dal 10 ottobre 2018.
Il provvedimento riporta indicazioni per la formazione iniziale degli aspiranti piloti e per l’aggiornamento dei piloti effettivi in servizio nei porti italiani. Non interessa chi avrà almeno 25 anni di servizio.
Per quanto riguarda la formazione iniziale vengono indicati i criteri: il periodo accanto agli effettivi e la prova pratica a dodici mesi dalla nomina, preceduta da tirocinio con Syllabus e Bridge Resource Management. La licenza definitiva: “La licenza definitiva vale quale documento richiamato al punto 3 dell’annesso 1 della Risoluzione A.960(23) e indica i porti e le aree nell’ambito dei quali il pilota svolge il proprio servizio”.
L’addestramento e l’aggiornamento degli effettivi sono disciplinati dai punti 5 e 6 delle linee guida. Gli effettivi (5.1) “fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 del decreto interdirigenziale – devono aver frequentato i seguenti corsi di addestramento:
a. sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR);
b. sopravvivenza e salvataggio e relativo corso di aggiornamento;
c. primo soccorso elementare;
d. ECDIS (livello operativo non specifico);
e. RADAR;
f. RADAR-ARPA; e
g. qualora i piloti utilizzino il «Personal Pilot Unit» gli stessi devono effettuare una familiarizzazione con l’equipaggiamento o un corso attraverso il produttore dello stesso”.
I corsi saranno pianificati con provvedimento del Capo del 6° reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Previste quindi otto attività formative da seguire a rotazione.
Ancora mantenimento: ogni cinque anni il Capo del compartimento marittimo procede a verifica dello stato di servizio del pilota e rilascia idoneità per altri cinque anni in caso di assenza di eventi che hanno coinvolto il pilota; idoneità dopo verifica in caso di eventi.
“7. Attitudine fisica. 1. Il pilota e l’aspirante pilota devono essere fisicamente idonei al servizio, con particolare riguardo a vista, udito e idoneità fisica ed ai requisiti psico-fisici previsti dalla vigente normativa (1) e successive modifiche”.
Info: Decreto 24 settembre 2018 GU n.235 del 9 ottobre 2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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