Dopo la circolare n. 2 del 14 gennaio 2019 e la successiva integrazione n. 1148 del 5 febbraio 2019 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 14 marzo una terza nota, la n.2594, con chiarimenti sulla maggiorazione delle sanzioni e sul concetto di recidiva.
I chiarimenti si riferiscono ancora quanto disposto dall’art. 1, comma 445, lett. e) della Legge 145/2018, per quanto riguarda il trasgressore persona fisica ex L. n. 689/1981 e gli illeciti sulla sicurezza sul lavoro.
La nota indica che ai fini della recidiva il trasgressore è la persona fisica “che agisce per conto della persona giuridica”: non recidivi i comportamenti di persone differenti per la stessa persona giuridica e comportamenti della stessa persona fisica per entità giuridiche differenti.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro: “Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione agli illeciti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. In tal caso va tuttavia tenuto conto che il medesimo decreto disciplina specificatamente la nozione di “datore di lavoro” – che differisce ad esempio da quella di “preposto” – e pertanto la “recidiva” troverà applicazione solo qualora la persona fisica che ha commesso l’illecito rivesta e abbia rivestito tale qualifica”.
Il tempo. Vengono considerati per la recidiva i fatti definitivi fino a tre anni prima della nuova infrazione: un arco temporale che deve essere preso in considerazione sia per l’illecito commesso che per l’illecito definitivamente accertato.
Info: nota Inl n.2594 del 14 marzo 2019 pubblicata da Osservatorio Olympus
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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