ROMA – Omessa sorveglianza sanitaria. Pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la circolare n.3 del 12 ottobre 2017 che riporta Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Circolare riguardante il personale ispettivo, che riassume gli articoli del Testo unico per la sicurezza sul lavoro ai quali riferirsi per la sanzione.

I riferimenti elencati dal documento sono:

  • art. 18 comma 1 lettera c): valutazione salute e capacità del lavoratore per compiti specifici indipendentemente dai rischi dell’ambiente di lavoro;
  • art 18 comma 1 lettera g): tutti i casi con obbligo di sorveglianza sanitaria;
  • art. 18 comma 1 lettera bb): lavoratore sottoposto a sorveglianza e già adibito a mansione nonostante sia in attesa di idoneità dopo visita.

“Si ricorda da ultimo che, come precisato con la circolare n. 33/2009 (alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento), l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza” in forza dell’art. 13 del d.lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.”.

Info: Olympus, circolare Inl 12 ottobre 2017 n.3

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA