Pubblicata dai Vigili del Fuoco la circolare n.4293 del 15 novembre 2021 indirizzata alle Prefetture con indicazioni sull’art. 26 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 in merito alle linee guida piano emergenza esterna e informazione impianti stoccaggio e trattamento rifiuti – PEE.
La circolare riguarda in particolare quanto previsto dal Dpc 27 agosto 2021 GU 7 ottobre 2021, linee guida, e ricorda che queste interessano:
- impianti stoccaggio rifiuti articolo 183 comma 1 lett.aa del D.Lgs 152/2006;
- impianti trattamento rifiuti comma 1 lett. s;
- centri raccolta comunali e intercomunali ;
- non gli impianti nel campo di applicazione del D.lgs 105/2015.
La circolare riassume gli obiettivi del PEE (controllo degli incidenti; misure di protezione; informazione della popolazione servizi emergenza) e ricorda cosa comporta a livello operativo:
- i gestori trasmettono al prefetto entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Dpcm informazioni per elaborazione e aggiornamento del PEE;
- il Prefetto predispone e aggiorna il piano entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni, piano che va aggiornato periodicamente e non superando i tre anni;
- in caso di IR pari a zero il Prefetto non dovrà predisporre il PEE.
“Il Dipartimento ha ideato un applicativo informatico per permettere ai gestori l’inserimento in formato digitale delle informazioni necessarie per la redazione del PEE. Riguardo a tale procedura, disponibile al link https://peerifiuti.vigilfuoco.it/peerifiuti-web/login, sarà avviato, a breve uno specifico programma illustrativo”.
La circolare riporta quindi chiarimenti sulla panificazione provinciale e lo schema di piano di emergenza esterna.
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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