ROMA – Polizze assicurative avvocati. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre 2017 il Decreto del Ministero della Giustizia del 10 ottobre 2017 con la proroga di trenta giorni sull’entrata in vigore del Decreto 22 settembre 2016 originariamennte prevista per l’11 ottobre 2017. Ovvero a un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta avvenuta l’11 ottobre 2016.

Ricordiamo che il decreto del 22 settembre 2016 ha introdotto condizioni e massimali riguardanti le polizze assicurative per responsabilità civile e le polizze per gli infortuni sul lavoro.

In merito alle polizze contro gli infortuni devono essere previste per avvocati collaboratori dipendenti e praticanti non coperti da assicurazione obbligatoria Inail. Devono coprire infortuni accaduti durante l’attività professionale, per causa professionale e per spostamenti necessari all’attività professionale e devono avere come riferimento minimo:

  • “capitale caso morte: euro 100.000,00;
  • capitale caso invalidita’ permanente: euro 100.000,00;
  • diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00″.

Per quanto riguarda la responsabilità civile, l’assicurazione dovrà coprire danni gravi (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro), colpa grave, pregiudizi a clienti e a terzi che non siano collaboratori e familiari dell’assicurato, responsabilità civile anche per fatti colposi e dolosi, danni derivati da custodia di documenti e valori, eventuale responsabilità solidale.

In articolo 3 del decreto del 22 settembre 2016 una tabella riporta tutti i massimali.

Info: Decreto 10 ottobre 2017 GU n.238 11 ottobre 2017

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA