ROMA – Prodotti da costruzione. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 luglio 2017 il Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del reg. (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la dir. 89/106/CEE. Decreto sulla qualità e la sicurezza dei materiali, approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 giugno 2017, in attuazione della Legge di delegazione europea 2105.

Il decreto rivede interamente la normativa nazionale di settore, è stato approvato su volontà del Consiglio Sueperiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dei Trasporti, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Giustizia e Vigili del Fuoco. Il comunicato stampa pubblicato dal Consiglio dei Lavori Pubblici il 9 giugno dopo l’approvazione del provvedimento da parte del Governo, ne riassume le linee principali di intervento.

Sono: abrogazione del Dpr 246 del 1993 e del Dm 156/203, semplificazione e riordino degli adempimenti per medie piccole e micro imprese. Istituzione del Comitato nazionale di Coordinamento e dell’Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea. “Aggiornamento delle procedure per l’autorizzazione e notifica degli Organismi di parte terza per la verifica dei prodotti da costruzione”.

Introdotto un nuovo sistema sanzionatorio e di vigilanza per quanto riguarda il mercato, gli obblighi di prestazione e marcatura CE, gli operatori economici, l’impiego dei prodotti da costruzione.

Riportiamo l’Articolo 20Violazione degli obblighi di impiego dei prodotti da costruzione.

“1. Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all’articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a sei mesi e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio.
2. Il progettista dell’opera che prescrive prodotti non conformi a quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, del presente decreto o in violazione di una delle disposizioni in materia di dichiarazione di prestazione e marcatura CE di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro; salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, il medesimo fatto è punito con l’arresto sino a tre mesi e con l’ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro qualora la prescrizione riguardi prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.159 10 luglio 2017 Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA