Inps con il messaggio 9 novembre 2020 n. 4157 informa sulla proroga al 15 ottobre del termine previsto per la tutela riconosciuta, ai sensi del comma 2
dell’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ai lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico in condizione di particolare fragilità.
La proroga è stata stabilita dal comma 1-bis dell’articolo 26 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha emendato il decreto-legge n. 18/2020 articolo 26 commi 2 e 2-bis.
La misura riguarda ora le assenze avvenute tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020 (originariamente 30 aprile 2020 e poi 31 luglio 2020).
La circolare ricorda come contestualmente sia stato eliminato il riferimento all’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e quindi i lavoratori fragili dovranno “produrre la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020 ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti”.
Per effetto del comma 2-bis viene previsto il lavoro agile come esercizio di norma fino al 31 dicembre 2020.
Info: proroga termine tutela lavoratori fragili, messaggio Inps
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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