BRUXELLES – Relazione generale della Commissione sull’applicazione del regolamento REACH e sulla revisione di alcuni elementi. È stata pubblicata dalla Commissione Europea la seconda relazione su risultati e obiettivi del Regolamento (CE) n. 1907/2006. Rapporto che arriva a dieci anni dall’entrata i vigore della normativa, a cinque anni dalla prima edizione del resoconto pubblicata nel 2013.
In merito ai risultati il Regolamento a distanza di dieci anni viene definito pienamente operativo, attivo per gestione e valutazione dati sull’uso delle sostanze chimiche, sistema all’avanguardia per la tutela della salute umana e per il “raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2020 al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile” sulla gestione delle sostanze.
Costi indiretti dovuti a registrazione e comunicazione stimati a 2,3-2,6 miliardi di euro per le prime due scadenze di registrazione, costi reali superiori ai 1,7 miliardi di euro in particolare per la prima scadenza di registrazione. Benefici per salute e ambiente stimati sui 100 miliardi su 25-30 anni.
In merito agli aspetti che richiedono miglioramenti, sono:
- “la non conformità dei fascicoli di registrazione;
- la semplificazione del processo di autorizzazione;
- la garanzia di condizioni di parità con le imprese al di fuori dell’UE attraverso l’applicazione efficace di restrizioni e delle norme in vigore;
- la chiarezza sull’interazione fra REACH e il resto della normativa UE, in particolare la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH) e quella sui rifiuti”.
Corretta la risposta di fabbricanti e importatori sulla registrazione delle sostanze esistenti, mancano incentivi alle Pmi per aggiornamento dei fascicoli; insufficente la conformita dei dichiaranti agli obblighi di informazione. Da ottimizzare il flusso sulla catena di approvvigionamento; la capacità delle imprese di elaborare specifici scenari, e infine “dati oggettivi indicano che potrebbe essere necessaria un’ulteriore valutazione della capacità delle imprese di sostenere, in termini di costo, ulteriorirequisiti di registrazione per le sostanze fabbricate in quantitativi limitati e per la registrazione di determinati polimeri”. Da ridurre oneri e incertezze sulla pratica dell’autorizzazione-sostituzione, in particolare per le Pmi.
Quindi le Azioni, sedici punti per l’immediato futuro del Regolamento, che riguardano: conoscenza e gestione delle sostanze; gestione dei rischi, coerenza e applicazione delle norme Pmi; tariffe Echa, ulteriori valutazioni. Sono:
- “Incoraggiare l’aggiornamento dei fascicoli di registrazione;
- Migliorare le procedure di valutazione;
- Migliorare l’attuabilità e la qualità delle schede dei dati di sicurezza ampliate;
- Tenere traccia delle sostanze preoccupanti nella catena di approvvigionamento;
- Promuovere la sostituzione delle SVHC;
- Semplificazione per un processo di autorizzazione più praticabile;
- Informazioni socioeconomiche anticipate per possibili misure normative;
- Migliorare le procedure di restrizione;
- Accrescere ulteriormente il coinvolgimento degli Stati membri nella procedura di restrizione;
- Formulare l’applicazione del principio precauzionale;
- Interazione fra autorizzazione e restrizione;
- Interazione fra REACH e la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH);
- Potenziare l’applicazione delle norme;
- Sostenere la conformità delle PMI;
- I diritti e il futuro dell’ECHA;
- Revisione dei requisiti di registrazione per le sostanze fabbricate in quantitativi
limitati e i polimeri”.
Prima di riferire sulle conclusioni, riportiamo i passaggi di due Azioni, 12 Interazione fra REACH e la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH); 14 Sostenere la conformità delle PMI;
“Interazione fra REACH e la normativa sulla sicurezza e salute sul lavoro (OSH). La Commissione proporrà dei passi concreti per eliminare le sovrapposizioni e chiarire i punti di contatto fra il regolamento REACH e la normativa OSH:
1) Come utilizzare gli strumenti REACH (ad es. gli scenari di esposizione, le schede dei dati di sicurezza) per migliorare l’efficacia della normativa OSH.
2) Migliorare il coordinamento delle autorità nazionali preposte all’applicazione del regolamento REACH e della normativa OSH.
3) Allineare le metodologie per stabilire livelli sicuri di esposizione alle sostanze chimiche sul luogo di lavoro entro il primo trimestre del 2019.
4) Rafforzare il ruolo del comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA (RAC), coinvolgendo anche le parti sociali, per fornire pareri scientifici secondo la normativa OSH, nel rispetto del ruolo del comitato consultivo sulla salute e sicurezza sul lavoro”.
’ECHA e gli Stati membri sono invitati a intensificare gli sforzi per elaborare, con il contributo di azioni volontarie da parte delle organizzazioni di categoria, orientamenti su misura e strumenti di sostegno incentrati sulle esigenze delle PMI. Tali strumenti possono includere la raccolta di migliori pratiche, la generazione di soluzioni specifiche di settore e la pubblicazione di documenti nelle lingue nazionali”.
In conclusione il Reach viene valutato come efficace e capace di offrire soluzioni sulla sicurezza chimica. L’efficacia può essere aumentata con ulteriori miglioramenti, riduzioni degli oneri correnti attraverso politiche industriali UE, economia circolare e settimo programma di azione in materia di ambiente. La piena attuazione del Regolamento è quindi in corso, segnalata l’immediata scadenza per la registrazione giugno 2018.
“I requisiti e gli obblighi di legge sono ben modulati sulle necessità e sugli obiettivi perseguiti. Sebbene la presente comunicazione abbia individuato una serie di azioni che miglioreranno ulteriormente il regolamento REACH, attualmente non vi è alcuna necessità di modificarne il dispositivo“.
Info: Reach Gov.it seconda relazione Commissione Europea Reach
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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