Apprendistato. È stata pubblicata da Inps la circolare 14 novembre 2018, n. 108 che elenca i dettagli del regime contributivo vigente riguardante l’apprendistato, secondo il Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che ha abolito il Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 Testo Unico.
Rapporti di apprendistato. Assetto del regime contributivo a seguito della integrazione delle misure di agevolazione introdotte nel corso degli ultimi anni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. Attualmente l’apprendistato viene regolato dagli articoli 41-47 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Così viene definito “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”. Le tre tipologie di collaborazione possibili sono:
- apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- apprendistato professionalizzante (per mobilità ordinaria o trattamento di disoccupazione;
- apprendistato di alta formazione e di ricerca.
La circolare Inps riassume e spiega anche attraverso tabelle ogni adempimento in merito a tutela previdenziale e assistenziale, imponibile, contribuzioni in regime generale a carico sia del datore di lavoro che dell’apprendista, gli incentivi per il primo livello, la misura della contribuzione in contratto di apprendistato per ricerca e professionalizzante.
Ancora, vengono riportate le istruzioni contabili le istruzioni per il flusso Uniemens per contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e per l’apprendistato professionalizzante di percettori di indennità di mobilità ovvero di indennità di disoccupazione.
La circolare succede le precedenti n. 2243 del 31 maggio 2017, n. 2499 del 16 giugno 2017.
Info: Inps circolare n.108 del 14 novembre 2018
FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA
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