Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 22 luglio 2020 il Decreto 10 luglio 2020 Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Le norme si applicano in edifici che ospitano musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi esistenti o futuri in alternativa ai decreti 20 maggio 1992, n. 569 e 30 giugno 1995, n. 418.

Vanno ad aggiungersi all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, nella sezione V “Regole tecniche verticali” alla voce V.10.

E nello stesso decreto All’art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 aggiungono il comma “72, limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi”.

L’entrata in vigore è prevista a 30 giorni dalla Gazzetta Ufficiale. La regola tecnica non riguarda ma può essere un riferimento per attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente.

Info: Decreto 10 luglio GU n.813 del 22 luglio 2020

FONTE: QUOTIDIANO SICUREZZA

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